11/02/2025: Interpello n. 1/2025 : Delocalizzazioni e licenziamenti
Il Ministero del Lavoro risponde in materia di applicabilità della procedura regolata dalla Legge 234/2021
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, con il quale risponde ad un quesito di Federdistribuzione, in merito all’applicabilità della procedura regolata dalla legge n. 234/2021.
In particolare, l’organizzazione datoriale vuole conoscere il parere del Ministero nell’ipotesi di un datore di lavoro che – avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti – decida di procedere contestualmente alla chiusura di due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti. In particolare, si richiede se in tale caso sia necessario osservare la procedura di cui alla legge n. 234/2021 anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991.
Il quesito fa riferimento alla speciale procedura introdotta dall’articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234/2021, volta a regolare in maniera specifica le ipotesi di cessazione definitiva di attività di uno stabilimento o sito produttivo e conseguenti licenziamenti di personale.
La risposta del Ministero del Lavoro
La disciplina in esame è stata introdotta nel dicembre del 2021, con l’obiettivo di attenuare gli effetti occupazionali e produttivi derivanti da iniziative adottate dai datori di lavoro relative alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, e con la cessazione definitiva delle relative attività e conseguenti esuberi occupazionali.
In tali ipotesi, il legislatore ha inteso prevedere – al fine di “garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo”, come espressamente dichiarato nell’incipit della norma – specifiche misure a tutela dei lavoratori interessati dai possibili licenziamenti, quali la presentazione da parte del datore di lavoro di un piano di gestione per limitare le ricadute occupazionali e produttive derivanti dalla chiusura stessa, e la sua discussione e condivisione con le rappresentanze sindacali interessate, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle imprese del made in Italy (art. 1, comma 228).
Tale disciplina, ai sensi del comma 224 del medesimo articolo 1, si applica al “datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, di un ufficio o di un reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50” e precisamente ai “datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti“. (comma 225)
Da un punto di vista letterale, la disposizione in esame risulta chiara nell’individuare il proprio ambito di applicazione, riferendola a quei datori di lavoro che – in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti – procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti. Si tratta, dunque, di un presupposto in presenza del quale deve ritenersi obbligatoria, per il datore di lavoro considerato, l’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 234/2021. Sussistendo i requisiti per l’applicazione di quest’ultima disciplina, risulta pertanto rilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l’interpello in oggetto, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.
Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche – rinvenibili nella legge n. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti di una medesima unità produttiva – non possono non continuare a costituire un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione delle norme anche della legge n. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, come pure delle modalità applicative in essa previste.
Al riguardo va richiamato, in particolare, il principio che regola l’utilizzo dei criteri di scelta – sancito più volte dalla Corte di Cassazione (vedi, da ultimo, la sentenza 3 luglio 2024, n. 18215) – secondo cui l’individuazione dei profili professionali da licenziare, in caso di fungibilità degli stessi, deve avvenire prendendo in considerazione tutte le unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 5, della legge n. 223/1991, disposizione a sua volta connessa al principio generale dell’ordinamento – su cui si fonda, tra l’altro, l’obbligo di repêchage di cui alla legge 604/1966 – per cui il licenziamento rappresenta una extrema ratio.
Peraltro, questa interpretazione della normativa considerata, assicura maggiori tutele al bene lavoro, risultando così costituzionalmente orientata, nel pieno rispetto degli articoli 1, 4 e 35 della Carta fondamentale. Al tempo stesso appare più coerente con il generale principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della costituzione, nonché con quello di pari opportunità di accesso a misure di salvaguardia occupazione.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che nel caso in cui un datore di lavoro decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla legge n. 234/2021, lo stesso sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma anche se una delle due sedi da dismettere esibisca un numero inferiore a 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili, per le ragioni spiegate, percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Fonte: Ministero del Lavoro
02/03/2018: Rapporto Clusit 2017
Sicurezza informatica: un quadro estremamente aggiornato della situazione globale
01/03/2018: Green Logistics Expo Padova dal 7 al 9 Marzo 2018
Il primo grande appuntamento internazionale sulla Logistica Sostenibile.
28/02/2018: Industria 4.0 come miglioramento della sicurezza dei lavoratori
Da Napoli le proposte di flepar inail per investire in nuove tecnologie e prevenire gli infortuni
27/02/2018: La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere
Si terrà a Trieste l'8 marzo il seminario gratuito "La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere. Uomini e donne sono uguali?".
26/02/2018: Automazione, smart working, invecchiamento attivo
Le nuove sfide del lavoro tra incognite e opportunità
23/02/2018: Una disparità nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
La nuova analisi ESENER-2
22/02/2018: Verifiche periodiche: pubblicato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati
Con il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 è stato adottato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del Dgls 81/08.
21/02/2018: La protezione dai fulmini dei parchi avventura
I parchi avventura (percorsi acrobatici in altezza, percorsi su corde alte e percorsi vita sospesi) sono strutture composte da percorsi aerei, ponti tibetani ed altri elementi, realizzati in legno, corda e cavi d’acciaio.
20/02/2018: Ocjo alla sicurezza: uno spettacolo sugli ambienti di lavoro e di vita
L’Anmil pubblica un’intervista a Bruzio Bisignano in relazione ad un evento teatrale sugli ambienti di lavoro e di vita. Da formatore ad autore e interprete di testi teatrali.
19/02/2018: Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Medicina del Lavoro
In materia di salute e sicurezza dei lavoratori il Ministro della Salute ha firmato un Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Medicina del Lavoro.
16/02/2018: Attivo il nuovo portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA
Il Ministero dell'Ambiente ha rinnovato nella veste grafica il portale per le valutazioni ambientali VAS e VIA. I contenuti sono ora conformi alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017.
15/02/2018: Ormai alle porte l’inizio della nuova campagna europea 2018-2019
Il 24 aprile avrà inizio la nuova campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019» sul tema delle sostanze pericolose.
14/02/2018: Come applicare la ISO 9001?
Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della ISO 9001:2015
13/02/2018: Sicurezza sul lavoro: il sostegno dell’Inail in tre mosse
Più di 16 milioni di incentivi a fondo perduto e, inoltre, riduzione del premio e interventi di reinserimento e integrazione lavorativa: il 15 febbraio workshop e tavoli tematici presso la Camera di Commercio di Firenze sulle agevolazioni
12/02/2018: Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale
Indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi.
08/02/2018: Neve in pista... casco in testa. Comportamento, segnaletica e attrezzature
Un opuscolo con un vademecum per chi pratica gli sport invernali.
07/02/2018: Utensili …a prova di vibrazione!
UNI EN ISO 28927-2:2017 “Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti”
06/02/2018: Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni
Mobilitarsi per combattere i tumori legati all’attività lavorativa
05/02/2018: L’uso dell’arte come strumento educativo e di formazione alla salute e alla sicurezza
Convegno gratuito a Milano il 27 febbraio: Social art: l’uso dell’arte come strumento educativo e di formazione alla salute e alla sicurezza
02/02/2018: Sostanze chimiche: l’inquinamento da mercurio
Disponibile il Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute di gennaio 2018
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74