Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

11/02/2025: Interpello n. 1/2025 : Delocalizzazioni e licenziamenti

Il Ministero del Lavoro risponde in materia di applicabilità della procedura regolata dalla Legge 234/2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, con il quale risponde ad un quesito di Federdistribuzione, in merito all’applicabilità della procedura regolata dalla legge n. 234/2021.

In particolare, l’organizzazione datoriale vuole conoscere il parere del Ministero nell’ipotesi di un datore di lavoro che – avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti – decida di procedere contestualmente alla chiusura di due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti. In particolare, si richiede se in tale caso sia necessario osservare la procedura di cui alla legge n. 234/2021 anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991.

Il quesito fa riferimento alla speciale procedura introdotta dall’articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234/2021, volta a regolare in maniera specifica le ipotesi di cessazione definitiva di attività di uno stabilimento o sito produttivo e conseguenti licenziamenti di personale.

 

La risposta del Ministero del Lavoro

La disciplina in esame è stata introdotta nel dicembre del 2021, con l’obiettivo di attenuare gli effetti occupazionali e produttivi derivanti da iniziative adottate dai datori di lavoro relative alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, e con la cessazione definitiva delle relative attività e conseguenti esuberi occupazionali.

In tali ipotesi, il legislatore ha inteso prevedere – al fine di “garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo”, come espressamente dichiarato nell’incipit della norma – specifiche misure a tutela dei lavoratori interessati dai possibili licenziamenti, quali la presentazione da parte del datore di lavoro di un piano di gestione per limitare le ricadute occupazionali e produttive derivanti dalla chiusura stessa, e la sua discussione e condivisione con le rappresentanze sindacali interessate, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle imprese del made in Italy (art. 1, comma 228).

Tale disciplina, ai sensi del comma 224 del medesimo articolo 1, si applica al “datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, di un ufficio o di un reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50” e precisamente ai “datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti“. (comma 225)

Da un punto di vista letterale, la disposizione in esame risulta chiara nell’individuare il proprio ambito di applicazione, riferendola a quei datori di lavoro che – in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti – procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti. Si tratta, dunque, di un presupposto in presenza del quale deve ritenersi obbligatoria, per il datore di lavoro considerato, l’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 234/2021. Sussistendo i requisiti per l’applicazione di quest’ultima disciplina, risulta pertanto rilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l’interpello in oggetto, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.

Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche – rinvenibili nella legge n. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti di una medesima unità produttiva – non possono non continuare a costituire un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione delle norme anche della legge n. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, come pure delle modalità applicative in essa previste.

Al riguardo va richiamato, in particolare, il principio che regola l’utilizzo dei criteri di scelta – sancito più volte dalla Corte di Cassazione (vedi, da ultimo, la sentenza 3 luglio 2024, n. 18215) – secondo cui l’individuazione dei profili professionali da licenziare, in caso di fungibilità degli stessi, deve avvenire prendendo in considerazione tutte le unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 5, della legge n. 223/1991, disposizione a sua volta connessa al principio generale dell’ordinamento – su cui si fonda, tra l’altro, l’obbligo di repêchage di cui alla legge 604/1966 – per cui il licenziamento rappresenta una extrema ratio.

Peraltro, questa interpretazione della normativa considerata, assicura maggiori tutele al bene lavoro, risultando così costituzionalmente orientata, nel pieno rispetto degli articoli 1, 4 e 35 della Carta fondamentale. Al tempo stesso appare più coerente con il generale principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della costituzione, nonché con quello di pari opportunità di accesso a misure di salvaguardia occupazione.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che nel caso in cui un datore di lavoro decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla legge n. 234/2021, lo stesso sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma anche se una delle due sedi da dismettere esibisca un numero inferiore a 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili, per le ragioni spiegate, percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

 

Ministero del lavoro -  Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025 - Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. “Applicazione della procedura di cui all’articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in caso di cessazione definitiva di attività di uno stabilimento o sito produttivo e conseguenti licenziamenti di personale (pdf)

Fonte: Ministero del Lavoro

 


10/11/2016: Molestie e violenza sul lavoro: firmato l'accordo quadro in Veneto

Quali sono le azioni concrete per individuare, prevenire e gestire i problemi derivanti da questi abusi?


09/11/2016: 6° Convegno Nazionale sulle attività negli Spazi Confinati

Il 23 Novembre a Modena si svolgerà il convegno gratuito: Confined Spaces Safety: something new?


08/11/2016: Inail Toscana e Comune di Firenze insieme per la sicurezza sul lavoro

Siglato protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative integrate in tema di salute e sicurezza sul lavoro.


07/11/2016: Prevenzione in agricoltura, Inail a Eima 2016

Salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore agricolo, forestale e zootecnico all’edizione 2016 di Eima, la manifestazione interamente dedicata alle macchine agricole, in programma a Bologna dal 9 al 13 novembre.


07/11/2016: La scuola a prova di privacy

La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per "insegnare la privacy e rispettarla a scuola"


04/11/2016: Due progetti formativi per ridurre l'incidentalità stradale lavorativa

Disponibili un cortometraggio e alcune slide.


03/11/2016: La sicurezza e la salute sul lavoro: un aspetto fondamentale per le micro e piccole imprese

Sesame: la sfida della sicurezza e della salute sul lavoro


02/11/2016: Silice cristallina respirabile nei cantieri

Pubblicata la nuova guida europea per gli ispettori del lavoro


02/11/2016: Cellulare, rischio per la salute?

Alcune indicazioni utili sul corretto uso dei cellulari basate sui consigli dell’OMS


26/10/2016: 5a Conferenza nazionale sull’attuazione del Regolamento REACH

Condividere le buone pratiche e le esperienze utili alle imprese che si stanno preparando alla scadenza del 2018. Anche in diretta video.


25/10/2016: Contactless payments: è un boom

Il pagamento elettronico svolto senza contatto fisico sta letteralmente esplodendo, in termini di importi e numero di transazioni. Di Adalberto Biasiotti.


25/10/2016: Presentata una proposta di modifica al decreto 81

È stato presentato il disegno di legge “Modifica all’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".


24/10/2016: Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro: 12 film a ingresso gratuito

Dal 25 al 28 ottobre 2016 a Milano dodici i titoli in programma, con anteprime e momenti di incontro in sala per riflettere attraverso il cinema su un tema così importante come la salute e la sicurezza sul lavoro.


21/10/2016: Alcol test per i lavori a rischio?

Discussa l'intesa per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti


21/10/2016: Ipaf ed Inail ad Ambiente Lavoro

I workshop “I sistemi di protezione individuale nell’uso delle Piattaforme di lavoro elevabili (Ple)” e “Requisiti normativi e tecnici dei Dpi”,


21/10/2016: Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2016

Dal 24 al 28 ottobre nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età.


20/10/2016: La certificazione delle barriere perimetrali

Un riconoscimento di certificazione attraverso alcuni passi. Di Adalberto Biasiotti.


19/10/2016: Commissione consultiva permanente, riapertura termini

Quali sono i termini e le modalità di trasmissione delle manifestazioni d'interesse?


19/10/2016: REACH: cosa è cambiato?

A Milano il convegno gratuito "REACH: cosa è cambiato, nuovi strumenti e nuovi concetti".


18/10/2016: Tastiere e mouse senza fili: comodi, ma poco sicuri!

Alcuni clamorosi buchi della sicurezza informatica. Di Adalberto Biasiotti.


79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89