11/02/2025: Interpello n. 1/2025 : Delocalizzazioni e licenziamenti
Il Ministero del Lavoro risponde in materia di applicabilità della procedura regolata dalla Legge 234/2021
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, con il quale risponde ad un quesito di Federdistribuzione, in merito all’applicabilità della procedura regolata dalla legge n. 234/2021.
In particolare, l’organizzazione datoriale vuole conoscere il parere del Ministero nell’ipotesi di un datore di lavoro che – avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti – decida di procedere contestualmente alla chiusura di due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti. In particolare, si richiede se in tale caso sia necessario osservare la procedura di cui alla legge n. 234/2021 anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991.
Il quesito fa riferimento alla speciale procedura introdotta dall’articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234/2021, volta a regolare in maniera specifica le ipotesi di cessazione definitiva di attività di uno stabilimento o sito produttivo e conseguenti licenziamenti di personale.
La risposta del Ministero del Lavoro
La disciplina in esame è stata introdotta nel dicembre del 2021, con l’obiettivo di attenuare gli effetti occupazionali e produttivi derivanti da iniziative adottate dai datori di lavoro relative alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, e con la cessazione definitiva delle relative attività e conseguenti esuberi occupazionali.
In tali ipotesi, il legislatore ha inteso prevedere – al fine di “garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo”, come espressamente dichiarato nell’incipit della norma – specifiche misure a tutela dei lavoratori interessati dai possibili licenziamenti, quali la presentazione da parte del datore di lavoro di un piano di gestione per limitare le ricadute occupazionali e produttive derivanti dalla chiusura stessa, e la sua discussione e condivisione con le rappresentanze sindacali interessate, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle imprese del made in Italy (art. 1, comma 228).
Tale disciplina, ai sensi del comma 224 del medesimo articolo 1, si applica al “datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, di un ufficio o di un reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50” e precisamente ai “datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti“. (comma 225)
Da un punto di vista letterale, la disposizione in esame risulta chiara nell’individuare il proprio ambito di applicazione, riferendola a quei datori di lavoro che – in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti – procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti. Si tratta, dunque, di un presupposto in presenza del quale deve ritenersi obbligatoria, per il datore di lavoro considerato, l’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 234/2021. Sussistendo i requisiti per l’applicazione di quest’ultima disciplina, risulta pertanto rilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l’interpello in oggetto, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.
Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche – rinvenibili nella legge n. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti di una medesima unità produttiva – non possono non continuare a costituire un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione delle norme anche della legge n. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, come pure delle modalità applicative in essa previste.
Al riguardo va richiamato, in particolare, il principio che regola l’utilizzo dei criteri di scelta – sancito più volte dalla Corte di Cassazione (vedi, da ultimo, la sentenza 3 luglio 2024, n. 18215) – secondo cui l’individuazione dei profili professionali da licenziare, in caso di fungibilità degli stessi, deve avvenire prendendo in considerazione tutte le unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 5, della legge n. 223/1991, disposizione a sua volta connessa al principio generale dell’ordinamento – su cui si fonda, tra l’altro, l’obbligo di repêchage di cui alla legge 604/1966 – per cui il licenziamento rappresenta una extrema ratio.
Peraltro, questa interpretazione della normativa considerata, assicura maggiori tutele al bene lavoro, risultando così costituzionalmente orientata, nel pieno rispetto degli articoli 1, 4 e 35 della Carta fondamentale. Al tempo stesso appare più coerente con il generale principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della costituzione, nonché con quello di pari opportunità di accesso a misure di salvaguardia occupazione.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che nel caso in cui un datore di lavoro decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla legge n. 234/2021, lo stesso sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma anche se una delle due sedi da dismettere esibisca un numero inferiore a 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili, per le ragioni spiegate, percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Fonte: Ministero del Lavoro
31/08/2023: Il lavoro lascia il segno
Un itinerario artistico sulle tracce della sicurezza sul lavoro
30/08/2023: Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla
Un volume di INAIL affronta il problema del rapporto fra Sclerosi multipla e lavoro
29/08/2023: Lavoro: il Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza
Sanzionata un’azienda per violazioni alla normativa privacy e allo Statuto dei lavoratori
28/08/2023: Decreto Lavoro: cosa cambia
Online il dossier dell'INPS con tutte le novità introdotte dal decreto Lavoro.
04/08/2023: Un nuovo protocollo per la sicurezza nell’area portuale
Il 3 agosto 2023 è stato firmato il protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste.
03/08/2023: E-state in privacy
I suggerimenti del Garante della protezione dei dati personali per quando si è in vacanza
02/08/2023: Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
La Delibera n.1 del 13.02.2023 ha introdotto una nuova modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’albo, in alternativa all’esibizione dei provvedimenti inerenti l’iscrizione.
01/08/2023: Produzione di CSS da rifiuti
Nessun vincolo alle tecniche di produzione utilizzate
28/07/2023: Decreto Omnibus
Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del DL 51/2023
27/07/2023: Buone pratiche per la sicurezza nei cantieri
In partenza la seconda edizione del concorso
25/07/2023: Per chi non lo sapesse: il pericolo concussione
Un piccolo approfondimento di Alessandro Mazzeranghi per conoscere le possibili conseguenze nei luoghi di vita e di lavoro di un colpo in testa anche senza danni esterni visibili.
24/07/2023: Sulla conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti
Un interpello del Ministero dell'Ambiente indica che i consulenti aziendali non possono conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti dei propri clienti.
20/07/2023: Rentri: il regolamento d'attuazione
Pubblicate le modalità di funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, conosciuto come Rentri.
19/07/2023: TU ambiente: nuove disposizioni correttive e integrative
Le principali modifiche apportate al TU ambientale dal D.Lgs.213/2022
18/07/2023: Nuovo codice appalti e tutela ambientale
17/07/2023: Seminario gratuito "Cambiamenti climatici e lavoro"
Inail organizza il 21 luglio il convegno gratuito "Cambiamenti climatici e lavoro ricerca scientifica e progetti di intervento. Le iniziative dell’Inail per il settore dell’edilizia"
14/07/2023: Legge sul ripristino della natura
L'UE deve disporre di misure di ripristino entro il 2030 che coprano almeno il 20% delle sue aree terrestri e marittime, affermano i deputati.
12/07/2023: Con il caldo arrivano i primi superamenti per l’ozono
Conosciamo meglio questo inquinante
11/07/2023: Innovazione per la salute e la sicurezza sul lavoro
Presentate le buone pratiche di Inail e Ferrovie dello Stato
10/07/2023: Legge di conversione del DL 48/2023: la proroga del lavoro agile
La legge di conversione del decreto-legge 48/2023 ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17