Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

13/11/2015: La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda

Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.

Non a caso ho utilizzato, nel titolo, il termine lavoratore e azienda in quanto sicuramente la cartella sanitaria non è del medico o del centro medico ma è, di fatto, proprietà del datore di lavoro che la gestisce, attraverso il medico competente e di cui il lavoratore può averne copia in qualsiasi momento.
Vediamo come è regolamentata.
Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.
 
I riferimenti normativi
Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lvo 81/08
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione per il medico: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).
 
Art. 41, comma 5 del D.Lvo 81/08
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione:sanzione amministrativa pecuniaria per il medico competente da 1.096.00 a 4.384,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. e).
 
La cartella, se informatizzata, deve rispettare quanto indicato dall'art. 53 del D.Lvo 81/08 e quindi, nel caso della cartella informatizzata, l'azienda deve verificare e garantire che il medico provveda ad attuare quanto riportato di seguito:
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

La tenuta della cartella sanitaria e di rischio
La cartella cartacea quindi può essere conservata in azienda con salvaguardia del segreto professionale (buste sigillate dal medico, archivio dedicato al quale abbia accesso solo il medico) oppure presso lo studio medico. L'importante è stabilire all'atto della nomina del medico il luogo di tenuta della cartella. Meglio ancora inserirlo nella lettera di incarico/contratto (http://medicocompetente.blogspot.it/2015/10/obbligo-di-consultare-lrls-per-la.html )
La cartella informatizzata può essere gestita da un programma aziendale, salvaguardando il segreto professionale oppure da un programma del medico competente. In entrambi i casi occorre garantire le modalità di tenuta previste dall'art. 53 del Testo Unico. 

Il contenuto della cartella sanitaria e di rischio.
Essa deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall'All. 3A del D.Lvo 81/08 e quindi
ANAGRAFICA DEL LAVORATORE: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio1 Nazionalità Codice Fiscale 
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale Indirizzo Unità produttiva Attività svolta 
VISITA PREVENTIVA 
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE 
FATTORI DI RISCHIO 
ANAMNESI LAVORATIVA 
ANAMNESI FAMILIARE 
ANAMNESI FISIOLOGICA 
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario) 
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE 
VISITE SUCCESSIVE
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA 
FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli1) 
RACCORDO ANAMNESTICO 
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
Deve quindi contenere i fattori di rischio lavorativi per i quali è attivata la sorveglianza sanitaria (meglio ancora specificare anche i livelli di rischio) e l'esame obiettivo: ciò significa che occorre visitare il lavoratore. Occorre inoltre elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti. 
 
 
Il Lavoratore e la sua cartella sanitaria e di rischio
Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. E' sufficiente inviare una richiesta al medico competente o al centro medico che la gestisce.
Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lvo 81/08
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
In caso di mancato rilascio è prevista una sanzione per il medico: sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).
Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà consegnata per almeno 10 anni. Dopo tale termine la cartella può essere anche distrutta. Inutile dire che la conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. L'esposizione a cancerogeni comporta la spedizione della cartella all'INAIL e la relativa conservazione per almeno 40 anni, oltre ad informare il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell'esposizione.
Art. 25, comma 1, lettera e) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).
 
La cessazione dell'incarico di medico competente.
Quando il medico cessa l'incarico non deve consegnare le cartelle sanitarie e di rischio al collega che subentra ma deve consegnarle al suo proprietario: il datore di lavoro.
Art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.
In caso di mancata consegna è prevista una sanzione per il medico competente: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).
Appare quindi evidente che il medico competente cessante possa dimostrare di aver consegnato al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio attraverso la compilazione di un documento scritto sottoscritto da entrambi.
 
Qualora il medico competente subentrante non dovesse trovare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori deve avvertire il datore di lavoro,  l'R.L.S. e il Lavoratore interessato. Il Datore di Lavoro dovrà sollecitare il medico cessante affinchè adempia all'obbligo di consegna delle cartelle. Qualora ciò non avvenisse il datore di lavoro provvede a segnalare la violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08 al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente. 
 
La perdita di una cartella sanitaria e di rischio del Lavoratore.
La perdita di una cartella è un problema che tocca anche il Codice della Privacy in quanto si tratta di dati sensibili la cui responsabilità cade sul datore di lavoro.
Pertanto quando il medico competente si accorge della perdita di una cartella sanitaria e di rischio ha l'obbligo di informare il Titolare del Trattamento dei Dati Personali (il datore di lavoro), l'R.L.S. ed il lavoratore interessato, i quali effettueranno le loro considerazioni e si muoveranno come meglio credono. A questo punto, informati i soggetti interessati, il medico competente provvede ad istituirne una nuova. La perdita può essere responsabilità del datore di lavoro o del medico nella tenuta materiale, nella sottrazione, nella distruzione, ecc.
 
La tutela dei dati personali
La compilazione della cartella sanitaria e di rischio non comporta il consenso del lavoratore in quanto è un atto previsto dalla legge ed è autorizzato periodicamente, in automatico, dall'Autorità Garante della Privacy.
Tuttavia occorre, almeno per soddisfare un obbligo etico, fornire al lavoratore tutte le informazioni del caso in merito alla tenuta ed alla conservazione della cartella sanitaria (Medico Competente: autorizzazioni per il trattamento dei dati)
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
 

 
 
 

08/05/2014: La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza

Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.


28/04/2014: È morto Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP

Sabato scorso 26 aprile è morto improvvisamente a Milano Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, a cui aveva dedicato tempo e passione.


14/04/2014: Pubblicati gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati

Pubblicato l'elenco nominativo relativo agli esperti qualificati e quello relativo ai medici autorizzati, figure professionali incaricate rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.


04/04/2014: Allegato 3B: proroga al 30 aprile

Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei medici competenti


03/04/2014: Modifica alla Direttiva Seveso

Modifica al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose


18/02/2014: Ministero del lavoro: firmato un decreto per semplificare l'adozione dei MOG nelle PMI


12/02/2014: La ricerca dell’Inail per la sicurezza dei lavoratori nella Terra dei fuochi

La molteplicità delle sostanze sversate abusivamente e date alle fiamme è una minaccia per chi opera sui territori delle province campane interessate dal fenomeno. I ricercatori del Dipia dell'Istituto affrontano alcune problematiche della vicenda e forniscono indicazioni sui comportamenti da adottare.


15/01/2014: INAIL: Incentivi 2014

Pubblicato il nuovo bando Incentivi ISI 2013. Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sarà possibile inserire online i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro.


19/12/2013: 10 gennaio 2014. Obbligo di conclusione dei corsi di aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994


15/11/2013: Ciao Ermanno. Un ricordo di Rocco Vitale


25/10/2013: Salute e sicurezza sul lavoro, a 17 imprese il premio di Inail e Confindustria

I riconoscimenti assegnati ad aziende che hanno raggiunto livelli di eccellenza sul fronte della prevenzione e della gestione dei rischi, nell’ambito dell’iniziativa promossa per il secondo anno consecutivo dall’Istituto e dall’associazione degli industriali con l’obiettivo di favorire la diffusione delle prassi migliori


17/10/2013: Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: dal 21 al 25 ottobre


01/10/2013: SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato nella serata di ieri una circolare di chiarimento in merito a Sistri, che conferma la partenza del sistema per oggi 1° ottobre 2013.


26/08/2013: CONVERSIONE DECRETO DEL FARE

In g.u. n. 194 del 20 agosto 2013 è pubblicata la Legge 9 agosto 2013 n. 98: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.


09/08/2013: "Decreto del fare" e modifiche al decreto 81/2008: approvazione definitiva

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia


01/08/2013: Prosegue al Senato la discussione per la conversione in legge del DL 69/2013 che contiene le modifiche al decreto 81/2008

In Senato continua la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto “decreto del fare”.


26/07/2013: La Camera approva il decreto del fare e le modifiche al decreto 81

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo approvato dalle Commissioni.


24/07/2013: Decreto del fare e decreto 81: votata la fiducia sulla conversione in legge

Votata la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.


22/07/2013: Decreto del fare: la Camera rinvia in Commissione

Misure urgenti per il rilancio dell’economia: rinvio della camera in Commissione


05/07/2013: Comunicata all’Italia una nuova procedura d’infrazione europea concernente la non corretta attuazione delle misure in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Trasmessa con lettera del 2 luglio 2013 la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013 per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro


116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126