27/04/2017: La manovra correttiva e il documento di regolarità contributiva
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50. Le novità relative al documento di regolarità contributiva.
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il nuovo Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Il Decreto Legge 50/2017, cosiddetto “Decreto fiscale”, è una manovra correttiva che contiene diverse misure in materia di entrate, enti territoriali, giustizia tributaria, in tema di sviluppo economico e infrastrutture, oltre, come indicato nel titolo della norma, ad interventi per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici.
Tuttavia tale manovra correttiva riporta anche interventi in materia di lavoro, ad esempio in relazione al DURC (documento di regolarità contributiva).
Come riportato nell’art. 54, tale documento, in caso di regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
La soluzione individuata con il citato articolo 54 supera quanto affermato dall’Inps con il messaggio 824/2017 in cui l’Istituto, confortato da un parere del ministero del Lavoro, aveva infatti affermato che “Non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.
L’adesione comporta comunque un comportamento virtuoso perché “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica”. E l’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.
Inoltre i soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.
Riportiamo integralmente l’articolo del DL 50/2017 relativo al DURC:
Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto. 4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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