Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

05/02/2016: La Medicina del Lavoro Zozza

Due argomenti che fanno scalpore tra i lavoratori.

Riprendo un post sui requisiti dei locali aziendali in cui vengono effettuate le visite di idoneità al lavoro, perchè sono stupito dal numero di e e-mail che ricevo sull'argomento manco vivessimo nel Burkina Faso e sono stupito che, nel 2016, in un paese progredito, si discuta di argomenti che sembrano usciti dal film "brutti, sporchi e cattivi".
Due sono gli argomenti che fanno scalpore tra i lavoratori: il fatto che le visite mediche vengano effettuate in sale riunioni, uffici, spogliatoi con o senza il lettino portato dal medico e che ci si debba spogliare per la "visita del lavoro".
 
Incominciamo dal primo argomento: le visite mediche effettuate in ambienti aziendali non consoni: uffici, magazzini, spogliatoi, sale riposo, ripostigli.
Premessa: chiedetevi per quale motivo nessun medico, di nessuna specializzazione, effettua prestazioni sanitarie al di fuori di ambulatori medici attrezzati o ambienti domiciliari dell'assistito. Anche il medico legale, per effettuare una perizia, visita in un ambulatorio e su un lettino; non nella sala mensa. Ma anche il veterinario: quando portate il vostro Bubi dal veterinario dove lo visita: su un lettino di acciaio lavabile dentro un ambulatorio o nella sala da aspetto accanto al distributore di caffè.
E già qui io qualche riflessione sui medici del lavoro......me la faccio.
Sottocaso 1): il medico effettua le visite (anche di lavoratori d'ufficio: addetti videoterminali) senza un lettino.
Significa semplicemente che la visita medica, che consta in "anamnesi ed esame obiettivo", almeno nella parte dell'esame obiettivo non viene effettuata. L'allegato 3A del Testo Unico prevede che venga effettuato un "esame obiettivo con particolare riferimento all'organo bersaglio". L'esame obiettivo consta (base della medicina praticata da 2000 anni: Ippocrate si gira nella tomba) nella "ispezione" (vista), "palpazione" (mani), "percussione" (dita), "auscultazione" (udito). 
Allora può essere che il medico non effettui materialmente l'esame obiettivo ma lo riporti in cartella (visto che è d'obbligo) e siamo quindi nel codice penale (falso ideologico) oppure che il medico non compili (perchè non l'ha eseguito) la parte dell'esame obiettivo e siamo nel campo della sanzione amministrativa: violazione dell'art. 41, comma 5 per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. e)
 
Sottocaso 2): il medico si porta un lettino pieghevole in azienda o l'azienda ne ha uno che apre all'occasione. 
La legge non norma questo aspetto. Ma non lo norma perchè siamo non in tema di medicina del lavoro, neppure in tema di medicina ma più semplicemente nel tema di regole igieniche generali che, anche in India, insegnano ai bambini delle elementari. A me, lo dico proprio fuori dai denti con la sincerità e l'ironia che mi contraddistingue, mi fanno pena i colleghi che aprono il lettino tra le scrivanie di un ufficio. Che ci posso fare? Mi viene la malinconia a vedere un medico, cinquantenne, che sale le scale come uno sherpa tibetano e si "presta" ad effettuare le visite negli uffici o nelle sale riunioni: non solo manca di rispetto ai suoi assistiti (i lavoratori) ma anche a sè stesso.
Oltre alla malinconica riflessione, esistono regole di igiene generale. Ma vi siete chiesti dove si lava le mani tra un assistito e l'altro se le visite vengono effettuate in una sala riunione o in un ufficio tra le scrivanie? Semplice: non se le lava.
Ora, voglio dire, il sanitario che si presta a questo sistema viene meno a degli obblighi etici, però, voi lavoratori, al posto di scrivere mail lamentose a me, avete tutti gli strumenti per rifiutarvi di sottoporvi a visite in ambienti non consoni ad una sala visite: esiste il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da voi eletto anche per gestire queste problematiche e c'è l'Ordine Provinciale dei Medici per segnalare comportamenti poco consoni alla nostra professionalità.
Allora quale caratteristiche deve avere una stanza aziendale adibita alle visite mediche?
Però scusate......mi sembrano cose talmente ovvie che quasi mi vergogno  a trattare questi argomenti.
Una stanza chiusa, dotata di finestra per il ricambio dell'aria ( si tolgono le scarpe.....e capito di essere sudati), riscaldata in inverno e che non sia una fornace in estate, isolata acusticamente (la parete di cartone non impedisce ai colleghi dall'altro lato di venire a conoscenza che non andate di corpo),  dotata di un lettino pieghevole con il suo bel rotolo di carta che va srotolato (vedo scene vergognose di un foglio di carta lasciato per tutti o, peggio, schiene nude sudate sulla plastica dei lettini), con l'adiacenza di un bagno che permetta al sanitario di evitare di spargere il sudore della schiena di uno sul torace di un altro.
 
Il secondo argomento caro ai lavoratori: perchè devo spogliarmi per fare una visita se lavoro uso il computer? Premesso che nessuno fa togliere il reggiseno o le mutande ma si rimane in abbigliamento intimo: come spiegato sopra, la visita di idoneità comporta la compilazione di una cartella sanitaria il cui contenuto è stabilito dall'Allegato 3A del Testo Unico che prevede un esame "obiettivo con particolare riferimento all'organo bersaglio". L'esame obiettivo generale comporta una visita medica generale e quindi non è possibile "percuotere" un torace, "palpare" un addome, "ispezionare" gli arti inferiori per vedere se si sono vene varicose se il lavoratore non si spoglia in abbigliamento intimo. In più gli "organi bersaglio" del lavoro a vdt sono stabiliti dal comma 1) dell'art. 176 del Testo Unico: 
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 
Per "visitare l'apparato muscolo-scheletrico" occorre che il lavoratore sia in intimo altrimenti la colonna vertebrale non si può ispezionare o palpare.
In merito alle segnalazioni che ricevo di medici che "fanno spogliare solo i soggetti di sesso femminili".....anche qui...siamo nel 2016........segnalate gli abusi ai rispettivi Ordini Provinciali dei Medici, viene aperta una indagine, viene convocato il medico che dovrà fornire spiegazioni ad una commissione, ecc.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
 

03/04/2017: Sicurezza nelle scuole: alcune sentenze

Sono state inserite in banca dati alcune sentenze della Corte di Cassazione relative alla sicurezza nelle scuole.


31/03/2017: Seminario “Gli incentivi economici Inail per le imprese: un’opportunità da non perdere!”

Con i bandi Isi 2016 e Isi Agricoltura 2016 l’Inail continua a sostenere le imprese che investono in sicurezza. Un seminario di approfondimento sul tema si svolgerà a Matera.


31/03/2017: FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2017

ISPRA ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale fgas, relativa ai dati 2016.


30/03/2017: Il video dell'incontro INAIL - Il sistema infor.MO

Il Sistema Infor.MO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione


29/03/2017: Opere provvisionali: ricostituito il Gruppo di lavoro

Decreto direttoriale n. 13/2017.


28/03/2017: Docenti formatori: vi siete aggiornati in tempo?

Il 18 marzo è scaduto il termine per l’aggiornamento dei docenti formatori.


27/03/2017: Seminario sull'efficacia delle azioni preventive

Si terrà ad Ancona il 7 aprile il convegno gratuito "Infortuni sul lavoro dalla programmazione degli interventi all’efficacia delle azioni preventive".


24/03/2017: Consenso e dissenso. Con la retecrazia cambiano le regole d’ingaggio

Il convegno gratuito si terrà a Milano, il 3 aprile 2017 presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi”


23/03/2017: Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

Decreto 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.


22/03/2017: Gas tossici: revisione delle patenti

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012


21/03/2017: Il sistema di monitoraggio per l’identificazione delle neoplasie a bassa frazione eziologica

In tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


20/03/2017: MALPROF 2011-2012

La rilevazione delle malattie professionali, secondo il modello MALPROF.


17/03/2017: Accordo attuativo tra Inail e Patronati Inca Cgil, Inas Cisl e Ital Uil

Accordo attuativo per la collaborazione tra Inail e Patronati finalizzata alla promozione di un'azione informativa/formativa e di sensibilizzazione in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.


16/03/2017: Patentino e corsi per macchine agricole: rinvio a dicembre

Con l'approvazione definitiva del decreto "milleproroghe".


15/03/2017: Verifiche periodiche: ricostituita la Commissione

La Commissione resterà in carica per un triennio.


15/03/2017: Lavori sotto tensione: ricostituita la Commissione

La Commissione resterà in carica per un triennio


14/03/2017: Convegno: Industria 4.0. Sicurezza & Innovazione tecnologica

Un seminario a Roma - Lunedì 20 marzo 2017.


13/03/2017: Infortuni e malattie professionali delle lavoratrici in provincia di Bergamo

In occasione dell’8 marzo è stato realizzato dall’Inail un documento che estrae alcuni dati concernenti il fenomeno infortunistico e tecnopatico “al femminile” della provincia di Bergamo.


10/03/2017: Una lettera con proposte sulla modifica della direttiva Cancerogeni

CGIL, CISL e UIL hanno inviato una lettera ai parlamentari europei italiani con proposte sulla modifica della direttiva Cancerogeni


10/03/2017: Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovo modello d'iscrizione

Emanata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la nuova modulistica necessaria per l'iscrizione e l'autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.


72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5