22/05/2019: La nuova tariffa INAIL: non solo riduzioni dei premi per le imprese
Analizziamo nel dettaglio la revisione delle tariffe INAIL entrata in vigore il 1°gennaio 2019
di Franco D'Amico - Coordinatore dei servizi statistico-informativi ANMIL
Dopo quasi vent’anni dall’ultima Tariffa approvata con il decreto ministeriale n.38/2000, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 la Nuova Tariffa dei premi assicurativi che l’INAIL applica alle lavorazioni esercitate dalle aziende della gestione Industria. La nuova Tariffa è stata approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1121, della legge di bilancio 2019 (l. 145/2018). I precedenti tassi di tariffa erano stati elaborati sulla base degli andamenti infortunistici relativi al triennio 1995- 1997, che sono risultati mediamente superiori di circa il 40% rispetto a quelli del triennio 2013-2015, presi in considerazione per il calcolo dei tassi attuali. Di conseguenza, la revisione delle tariffe INAIL ha comportato una riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,72% rispetto a quello del 2000 (da 26,53 per mille a 17,85 per mille), con uno sgravio medio di quasi un terzo del premio pagato dalle aziende assicurate.
Complessivamente, si stima un risparmio per le imprese di 500 milioni di euro nel primo anno di vigenza e di circa 1,7 miliardi di euro nel triennio.
La revisione è nata dall’esigenza di attualizzare la mappatura degli attuali processi lavorativi tenuto conto dei cambiamenti socioeconomici, delle nuove modalità di organizzazione del lavoro e dello sviluppo tecnologico intervenuti nell’ultimo ventennio. Il lavoro di analisi preliminare svolto dai tecnici dell’INAIL sulle voci di tariffa esistenti ha permesso di eliminare quelle voci di lavorazioni ormai obsolete, relative a un contesto produttivo superato, operando allo stesso tempo una ridefinizione del nomenclatore tariffario per adeguarlo ai nuovi processi produttivi e ai relativi rischi, anche con l’obiettivo di semplificare gli aspetti gestionali del rapporto assicurativo. In pratica il risultato della revisione tecnica ha portato alla ridefinizione del nomenclatore tariffario attraverso:
- l’aggregazione di lavorazioni già esistenti;
- l’istituzione di nuove voci, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi;
- l’applicazione di voci esistenti a nuove modalità, anche organizzative, di lavoro;
- l’estensione del nomenclatore a nuove tipologie di lavorazioni ancora in fase di sviluppo.
È stata introdotta, per esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi anni e per il quale si prevede una forte crescita nel prossimo futuro. Altre novità rilevanti riguardano l’esplicitazione all’interno del nomenclatore delle lavorazioni dell’intero ciclo di trattamento dei rifiuti e la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti “rider”, con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili. Questa razionalizzazione si è tradotta in una significativa contrazione del numero delle voci di tariffa, che sono passate da 739 a 595.
Ma al di là dei consistenti abbassamenti di premio per le aziende, la revisione della Tariffa, attraverso la considerazione dei relativi oneri, ha consentito anche di liberare risorse da destinare alla prosecuzione degli incentivi economici che l’INAIL eroga periodicamente in materia di prevenzione, nonché al miglioramento delle prestazioni a favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, assicurando le necessarie coperture finanziarie.
Per quanto riguarda, in particolare, il miglioramento delle prestazioni, sono state introdotte tre significative innovazioni che determinano un cospicuo innalzamento del livello delle tutele economiche il cui valore è quantificabile in circa 110 milioni di euro annui nel prossimo decennio. Le nuove disposizioni riguardano:
- Assegno una tantum in caso di evento mortale L’importo del cosiddetto “assegno funerario” viene elevato dai circa 2.100 euro attuali a 10.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019 e viene garantita l’erogazione dell’assegno a prescindere dai requisiti necessari per aver diritto alla rendita a superstite (limiti di età per i figli e collaterali, vivenza a carico per ascendenti e collaterali) previsti dall’art. 85, d.p.r. 1124/65. Il nuovo importo dell’assegno continua a essere rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata annualmente dall’Istat.
- Nuove tabelle di indennizzo in capitale del danno biologico. L’indennizzo in capitale del danno biologico, come noto, è una prestazione economica una tantum riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% e il 15%. Tali prestazioni venivano finora erogate secondo le “Tabelle indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12/07/2000, i cui importi variavano in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000. Dal 1° gennaio 2019, le prestazioni sono, invece, erogate sulla base di un’unica “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui alla determina presidenziale Inail n. 2/2019, nella quale non c’è più distinzione di sesso. Gli importi dei nuovi indennizzi, oltre a recepire le due rivalutazioni straordinarie intervenute nel 2008 e nel 2014, sono, inoltre, adeguati alla speranza di vita rilevata nelle basi tecniche adottate per la recente costruzione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite. La nuova Tabella prevede indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto a quelle precedenti.
- Istituto della “Vivenza a carico”. La Legge di bilancio 2019 ha rivisto l’istituto della “vivenza a carico”, introducendo una soglia di reddito prestabilita quale limite per poter beneficiare della prestazione della rendita nel caso di soli genitori e/o fratelli superstiti, a seguito di eventi mortali. Viene superato, in tal modo, il requisito, molto vago e opinabile, della “mancanza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti”, sostituendolo con un parametro reddituale certo basato sul reddito netto medio delle famiglie italiane, periodicamente aggiornato dall’ISTAT.
Fonte: ANMIL
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