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03/07/2015: La prevenzione nei luoghi di lavoro: un confronto tra esperienze europee

La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quattro Paesi europei - Italia, Danimarca, Germania e Regno Unito

Il 19 giugno si è tenuto a Roma, presso il Parlamentino dell’INAIL, il seminario internazionale La prevenzione nei luoghi di lavoro: un confronto tra esperienze europee. L’apertura dell’evento, organizzato da INAIL, con il Patrocinio di ISSA – International Social Security Association, è stata affidata alla introduzione di Massimo De Felice, Presidente INAIL e alla relazione comparata di Francesco Rampi, Presidente CIV di INAIL.
 
Il seminario, che si pone in linea di continuità con l’analogo evento tenutosi lo scorso anno, ha rappresentato l’occasione per fare il punto, in chiave comparata, sulla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quattro Paesi europei - Italia, Danimarca, Germania e Regno Unito - attraverso l’analisi trasversale di otto principali parametri: sistemi nazionali di analisi dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali; strumenti e modalità di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sistemi di formazione e informazione dei lavoratori; forme di prevenzione e tipologie di incentivi; attività di vigilanza; quadro normativo; regolamenti; standard e norme tecniche.
 
L’evento si è articolato su due principali tavole rotonde. La prima - che ha occupato la sessione mattutina – è stata coordinata dal Presidente dell’INAIL ed ha visto gli interventi di Anders Christensen, Consulente WEA – Working Environment Authority, Danimarca; Karl Heinz Noetel, Consulente DGVU Germania; Kevin Myers, Direttore Generale Regolamenti, HSE – Health and Safety Executive, Regno Unito; Ester Rotoli, Direttore centrale prevenzione INAIL. I relatori hanno risposto ad una serie di domande strutturate sui primi cinque dei parametri di indagine sopra menzionati rappresentando il quadro dei rispettivi Paesi di provenienza.
 
La seconda sessione è stata coordinata dall’Avvocato Luigi La Peccerella ed ha visto gli interventi di: Dorthe Bjerrum Harrow, Dirigente WEA – Working Environment Authority, Danimarca; Walter Eichendorf, vice Direttore Generale DGVU, Germania; Kevin Myers, Direttore Generale Regolamenti HSE, Regno Unito; Francesco Battini, Presidente Oiv INAIL. I relatori hanno risposto ad una serie di domande strutturate in tema di normativa, regolamenti e norme tecniche nei quattro Paesi oggetto di analisi. Le conclusioni del seminario sono state affidate ad Hans Horst Konkolewsky, Segretario Generale ISSA.
 
L’indagine comparata ha messo in evidenza alcune analogie tra l’Italia e la Germania per quel che concerne la evoluzione storica del sistema normativo di sicurezza e prevenzione, caratterizzate entrambe da una decisiva innovazione - avviatasi negli anni Novanta, dopo l’entrata in vigore della direttiva europea 89/391 - e da un importante e più recente aggiornamento dei sistemi normativi tra il 2008 e il 2013. Dall’altra parte la Danimarca e il Regno Unito presentano determinate analogie, nella misura in cui l’impatto della direttiva 89/391 è stato meno intenso nei rispettivi sistemi normativi che si presentavano già molto completi e moderni a partire dagli anni Settanta.  Parallelamente, l’articolazione del sistema delle fonti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tanto in Italia quanto in Germania, è caratterizzata da quattro principali livelli gerarchici: norme costituzionali, norme europee, leggi ordinarie, regolamenti. Diversamente, tanto il sistema danese quanto quello anglosassone sono caratterizzati dall’assenza di norme di livello costituzionale sul tema; il Regno Unito, peraltro, difetta altresì di norme secondarie.
 
Per quanto concerne la titolarità dei poteri pubblici, l’Italia e la Germania affidano allo Stato Centrale e alle autorità locali la potestà normativa; diversamente in Danimarca e nel Regno Unito lo Stato Centrale avoca interamente a sé tali poteri. Quanto alle caratteristiche dell’obbligo di sicurezza, l’indagine comparata rivela che mentre in Danimarca, Germania e Italia il datore di lavoro è tenuto a garantire il rispetto di tutte le misure “necessarie a tutelare la integrità fisica e morale del prestatore di lavoro”, nel Regno Unito tale obbligo si traduce nella garanzia di attuazione di tutte le “misure ragionevolmente praticabili”. Ciò per effetto di una diversa interpretazione, al livello dei Pesi membri, del principio comunitario della “massima sicurezza possibile”. In verità anche in Italia tale principio è stato soggetto a tre diverse interpretazioni, da parte della dottrina e della giurisprudenza, a seconda dell’adozione di una posizione di maggiore o minore tutela per il lavoratore.
 
Quanto agli “attori” principali dei sistemi di prevenzione, la comparazione rivela una analoga articolazione dei soggetti della sicurezza in tutti i Paesi analizzati, con la peculiarità - tutta italiana - della presenza della figura del preposto.
 
Passando poi alla analisi dei sistemi nazionali di prevenzione, tutti i Paesi analizzati utilizzano una varietà di strumenti; tra questi spicca in particolare il ruolo - svolto rispettivamente e nell’ordine proposto in Danimarca, Regno Unito, Germania e Italia - dai seguenti parametri: finanziamenti diretti (circa 80 milioni di euro l’anno in Danimarca); attività di ricerca (ex post per trovare soluzioni nel Regno Unito); adozione di norme secondarie (emanate anche dagli istituti assicuratori in Germania); incentivi economici (circa 300 milioni di euro l’anno in Italia).
 
In tutti i quattro Paesi, si ravvisa poi la presenza di una pluralità di organismi pubblici che svolgono attività mirate per la prevenzione, con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca, con un ingente investimento in risorse umane impegnate; tra queste molto elevati sono i numeri dell’INAIL con 700 ricercatori e tecnici.
 
Per quanto concerne invece le attività ispettive e di vigilanza, si rileva una interessante differenza tra il modello italiano e tedesco da una parte – caratterizzati tradizionalmente da una articolazione a più livelli di tale funzione - e il modello anglosassone e quello danese dall’altra, caratterizzati dalla presenza di una unica agenzia nazionale per le attività ispettive. Molto variegato è pure il novero delle attività che gli organi ispettivi svolgono e gli esiti di tale attività; in merito un tratto comune ai sistemi sanzionatori di Germania, Danimarca e Regno Unito è la presenza di istituti collaborativi tra autorità ispettiva e datori di lavoro che consentono la non immediata applicazione della sanzione a fronte della rilevazione di una infrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la contestuale possibilità di una messa in regola, entro termini prescritti. Solo qualora fallisca questo tentativo di collaborazione tra pubblico e privato, interviene l’applicazione della sanzione vera e propria in una logica di entità crescente e proporzionale.
Il sistema descritto, pur con le debite distinzioni tra i vari Paesi, non può paragonarsi agli istituti italiani della prescrizione e della disposizione che, seppur sottesi da una logica di operoso dialogo tra datori di lavoro e autorità di vigilanza, presuppongono comunque l’apertura e la contestuale sospensione del procedimento penale, diversamente da quanto descritto per i Paesi sopra analizzati in cui l’intervento del sistema penalistico si verifica solo a fronte della mancata volontà di collaborazione da parte del privato.
 
Quanto agli organismi partecipativi, poi, ognuno dei Paesi descritti presenta sedi istituzionali preposte alla partecipazione delle parti sociali nelle scelte di politica legislativa in materia di sicurezza sul lavoro, nell’ambito dei rispettivi organismi pubblici centrali e/o territoriali.
 
Nel complesso l’analisi rivela comunque una forte differenziazione del sistema anglosassone rispetto agli altri tre Paesi; tali differenze dipendono soprattutto dal diverso contesto socio-economico, dal modello sociale e, ancora, dal principio di base del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro della massima sicurezza “ragionevolmente praticabile” vigenti nel Regno Unito.
 
Maria Giovannone
Direttore scientifico ANMIL Sicurezza
 
Fonte: ANMIL
 
 

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19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5