28/05/2020: Le misure di sicurezza per chiese e luoghi di culto
Le indicazioni per lo svolgimento delle funzioni religiose nelle chiese e nei luoghi di culto nel rispetto delle misure di sicurezza previste.
Riaperte dal 18 maggio 2020 le Chiese e i luoghi di culto per lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste per l'emergenza Coronavirus contenute nel Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) Gualtiero Bassetti e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Il protocollo è stato esaminato e approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 6 maggio 2020 ed è entrato in vigore a partire da lunedì 18 maggio.
Tra le misure di prevenzione contenute nel Protocollo ci sono il rispetto del distanziamento sociale, l’obbligo di indossare mascherine, di curare l’igiene delle mani, il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o sia stato in contatto* nei giorni precedenti con persone positive al nuovo coronavirus.
Sintesi delle disposizioni per parroci e fedeli
- -Spetta al parroco individuare «la capienza massima dell'edificio» di culto, sulla base di una distanza minima di sicurezza “pari ad almeno un metro laterale e frontale”. Il numero massimo di partecipanti consentiti deve essere affisso fuori dall'edificio insieme alle altre indicazioni per la partecipazione alle liturgie
- -L'accesso deve essere “contingentato e regolato” con l'assistenza di personale ausiliario (munito di mascherine, guanti e segno di riconoscimento) preposto a gestire afflusso e deflusso, nonché a vigilare sul rispetto del numero chiuso
- -All'ingresso e all'uscita va mantenuta una distanza di 1,5 metri e le porte devono rimanere aperte (in modo da non esser toccate)
- -All’ingresso del luogo di culto devono essere messi a disposizione liquidi igienizzanti
- -Non è consentito accedere alla liturgia nel caso di sintomi influenzali/respiratori o temperatura pari o superiore a 37,5°C; nonché a coloro che nei giorni precedenti siano stati in contatto con persone risultate positive al nuovo coronavirus
- -I luoghi di culto devono essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e va favorito il ricambio dell'aria
- -I vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, devono essere accuratamente disinfettati al termine di ogni celebrazione. Le acquasantiere della chiesa devono essere mantenute vuote
- -Chi partecipa alle celebrazioni deve obbligatoriamente indossare la mascherina e rispettare la distanza sanitaria
- -La somministrazione della Comunione deve avvenire dopo che il celebrante ha igienizzato le mani e indossato i guanti e la mascherina. L’ostia va offerta senza toccare le mani dei fedeli
- -Le disposizioni relative al rispetto della distanza sanitaria e all’uso dei dispositivi di protezione individuale valgono anche per battesimi, matrimoni, unzione degli infermi ed esequie
- -Il sacramento della Penitenza deve svolgersi in luoghi ampi e areati, che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento ma anche la riservatezza necessaria. Sacerdote e fedele devono indossare sempre la mascherina.
*Cosa significa “contatto” con persone positive al nuovo coronavirus
Riguardo il divieto al luogo delle celebrazioni per chi ha avuto nei giorni precedenti contatti con persone positive al coronavirus si sottolinea che per “contatto” va inteso un “contatto stretto” di un caso probabile o confermato, così come definito dalla Circolare del Ministero della salute del 9 marzo 2020, ovvero:
- -una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- --una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- -una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- -un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- -una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
Leggi
- “Protocollo per la ripresa delle celebrazioni con il popolo”
- Domande e risposte
- Circolare 9 marzo 2020 con definizione di "caso" di Covid-19
Fonte: Ministero della salute
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27/05/2013: Sentenza Thyssen: depositate le motivazioni
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27/05/2013: Insufficiente valutazione dei rischi: indagati per omicidio colposo i fratelli Moratti
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21/05/2013: Il Ministro Giovannini annuncia un'azione volta alla semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese
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29/04/2013: Incentivi Inail per la sicurezza, online gli elenchi delle domande di finanziamento
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26/04/2013: 28 aprile 2013 - Giornata mondiale dell'OIL per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013
La Giornata mondiale dell'OIL per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013 pone l’accento sulla prevenzione delle malattie professionali.
24/04/2013: 26 aprile 2013: Worker Memorial Day
International Panel on Development of Safety Culture and Activities at an International, European Union and Italian level
17/04/2013: SISTRI: pubblicato il decreto, al via dal 1° ottobre 2013
15/04/2013: Modifica alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
09/04/2013: Soppressione obbligo vidimazione registro degli infortuni
La Regione Puglia ha approvata la Legge Regionale 1/2/2013 n. 2 con la quale è stato stabilito che il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente e che i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con registrazioni effettuate su supporto informatico.
04/04/2013: In vigore il Decreto 20 dicembre 2012 sulla prevenzione incendi
Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
26/03/2013: Disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici
E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008.
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