04/12/2020: Le novità normative per la gestione dell’emergenza COVID-19
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 con le disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono diverse le novità normative in materia di emergenza COVID-19, anche se pochi sono i cambiamenti per quanto riguardano le attività lavorative e produttive se non in relazione alle prossime festività e ai temuti rischi di assembramenti e conseguente successivo aumento dei contagi.
Innanzitutto è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Il testo del DL estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre, si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Il decreto legge fa poi da cornice al nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.
Il DPCM entra in vigore il 4 novembre e resterà in vigore (ora il limite è 50 giorni) fino al 15 gennaio 2021. La struttura del DPCM è simile a quella del DPCM 3 novembre 2020 e definisce:
- le limitazioni per tutto il territorio nazionale non caratterizzato da uno scenario di elevata o massima gravità e da un rischio alto (cosiddetta “zona gialla”)
- le limitazioni per i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette “zone arancioni”)
- le limitazioni per i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette “zone rosse”).
Si indica poi che, riguardo alla definizione delle diverse aree, continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute - comunque non oltre il 6 dicembre 2020 - le disposizioni correlate alle diverse Ordinanze del Ministro della salute.
Rimandiamo, per i dettagli, alla lettura delle norme in Gazzetta Ufficiale.
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