Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

29/05/2015: Legge n. 68 del 2015. Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

I contenuti del provvedimento.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015 è volta a contrastare in modo più efficace l’attività illecita delle organizzazioni criminali nel campo della gestione illecita dei rifiuti, che ha prodotto danni estremamente gravi per l’ambiente in molte zone del Paese. A tal fine è previsto l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie nel codice penale (Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente, art. 452 bis e seguenti).
 
I contenuti del provvedimento. Più in dettaglio, le principali misure del provvedimento, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, possono essere così riassunte.
L’articolo 1 prevede 6 nuovi delitti:
-inquinamento ambientale;
-disastro ambientale;
-traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
-impedimento del controllo;
-omessa bonifica;
-ispezione di fondali marini.
 
Sono previste aggravanti se tali delitti sono commessi in forma associativa ovvero quando un qualsiasi reato è commesso al fine di commettere uno dei delitti ambientali (c.d. “aggravante ambientale”).
Le pene possono essere diminuite in caso di  ravvedimento operoso prima della definizione del giudizio.
E’ disposta la confisca dei beni del condannato per i reati ambientali. Il condannato è obbligato al recupero ed al ripristino dello stato dei luoghi (se possibile).
La norma prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti. Viene inoltre prevista l’estinzione delle contravvenzioni in caso di adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e di pagamento di  una somma di denaro. Sono infine introdotte disposizioni sulla responsabilità degli enti, con sanzioni pecuniarie ed interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, esclusione da agevolazioni e finanziamenti etc) a carico dell’ente in caso di delitti contro l’ambiente.
L’articolo 2 aumenta le sanzioni per le violazioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
Per ulteriori approfondimenti, vedi il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e la Nota breve del Servizio Studi del Senato.
 
Legge 22 maggio 2015 , n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.
 

26/02/2015: Piattaforme di Lavoro Elevabili e Drug-Test


25/02/2015: Assosegnaletica/ANIMA: una nuova squadra per il rilancio del settore


25/02/2015: 3 marzo 2015: al via le domande di finanziamento per il bando ISI


24/02/2015: La sicurezza dei pedoni: un manuale sulla sicurezza stradale


24/02/2015: La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria


23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare


23/02/2015: Al lavoro in bici: è un’avventura?


23/02/2015: Seminario gratuito sulla formazione efficace il 27


20/02/2015: In cinque anni quasi dimezzati gli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


20/02/2015: Casa Sicura 2015: salute e sicurezza di colf e badanti


20/02/2015: Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti


19/02/2015: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio


18/02/2015: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica


18/02/2015: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali


18/02/2015: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione


17/02/2015: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?


17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi


17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato


16/02/2015: REACH: entro il 18 febbraio puoi rivolgerti all'ECHA per informazioni sulle domande di autorizzazione


16/02/2015: Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio


107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117