Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' Legge 22 maggio 2015 , n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.
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29/05/2015: Legge n. 68 del 2015. Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente
I contenuti del provvedimento.
La legge n. 68 del 22 maggio 2015 è volta a contrastare in modo più efficace l’attività illecita delle organizzazioni criminali nel campo della gestione illecita dei rifiuti, che ha prodotto danni estremamente gravi per l’ambiente in molte zone del Paese. A tal fine è previsto l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie nel codice penale (Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente, art. 452 bis e seguenti).
I contenuti del provvedimento. Più in dettaglio, le principali misure del provvedimento, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, possono essere così riassunte.
L’articolo 1 prevede 6 nuovi delitti:
-inquinamento ambientale;
-disastro ambientale;
-traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
-impedimento del controllo;
-omessa bonifica;
-ispezione di fondali marini.
Sono previste aggravanti se tali delitti sono commessi in forma associativa ovvero quando un qualsiasi reato è commesso al fine di commettere uno dei delitti ambientali (c.d. “aggravante ambientale”).
Le pene possono essere diminuite in caso di ravvedimento operoso prima della definizione del giudizio.
E’ disposta la confisca dei beni del condannato per i reati ambientali. Il condannato è obbligato al recupero ed al ripristino dello stato dei luoghi (se possibile).
La norma prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti. Viene inoltre prevista l’estinzione delle contravvenzioni in caso di adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e di pagamento di una somma di denaro. Sono infine introdotte disposizioni sulla responsabilità degli enti, con sanzioni pecuniarie ed interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, esclusione da agevolazioni e finanziamenti etc) a carico dell’ente in caso di delitti contro l’ambiente.
L’articolo 2 aumenta le sanzioni per le violazioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
Per ulteriori approfondimenti, vedi il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e la Nota breve del Servizio Studi del Senato.
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