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26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

02/02/2017: Parere relativo alla proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 487/113 del 28.12.2016.


01/02/2017: Recepito dalla Regione Piemonte l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

Recepito dalla Regione Piemonte l’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio 128/CSR del 7 luglio 2016.


30/01/2017: Campi elettromagnetici: linee guida per valutare l'esposizione

Approvate le linee guida per la misurazione dell'esposizione a campi elettromagnetici nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore.


27/01/2017: Albo Gestori ambientali: nuove modalità di iscrizione

L'Albo gestori ambientali ha emanato una delibera con nuovi criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione delle imprese che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano.


25/01/2017: Tutela dei danni alla salute negli ambienti di lavoro

Il notiziario n. 5/6 del 2016 di INCA


24/01/2017: Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età: ecco i risultati!

Quali sono le difficoltà in termini di salute e sicurezza sul lavoro per una forza lavoro dell’UE che invecchia?


23/01/2017: Cosa sta accadendo nel nuovo Ispettorato nazionale del lavoro?

Un Comunicato del Coordinamento spontaneo ispettori INL presenta alcune possibili criticità in merito all’organizzazione del neo costituito Ispettorato nazionale del lavoro.


19/01/2017: Un approccio globale per il benessere dei lavoratori in età avanzata

Diminuire le assenze per malattie e i tassi medi di infortuni tra i lavoratori anziani.


18/01/2017: Comunicazione pile e accumulatori: attivato il portale per l’invio

Attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale che i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale devono presentare per le quantità immesse sul mercato nel 2016.


17/01/2017: ADR 2017: recepita la Direttiva (UE) 2016/2309

In G.U. UE la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione relativa al trasporto interno di merci pericolose


16/01/2017: La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-19

Il tema e gli obiettivi della campagna.


13/01/2017: Quando necessita il trattamento per lo smaltimento dei rifiuti in discarica?

Un documento di ISPRA riporta i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n.221.


12/01/2017: Dal 1 gennaio in Francia c'è il "diritto di disconnessione"

Dopo un periodo sperimentale di cui avevo dato conto in questo articolo, dal primo gennaio in Francia è legge il «diritto di disconnessione».


11/01/2017: Pubblicata nell’Unione Europea una rettifica del regolamento CLP

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea la Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.


10/01/2017: Nuova edizione del Contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato

Regolamentati i temi della qualità del prodotto, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.


10/01/2017: SISTRI: Aggiornamento Sezione Documenti

caso d'uso: gestione rifiuti respinti.


09/01/2017: Regolamento REACH: online il corso multimediale

Corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato dall’Helpdesk nazionale. L'accesso è gratuito e aperto a tutti gli utenti.


09/01/2017: Echa: Aggiornamento Guide tecniche

Pubblicati gli aggiornamenti della Guida alla registrazione e la Guida alla condivisione dei dati.


23/12/2016: Dall’Inail altri 244 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese

Pubblicato il nuovo bando Isi.


22/12/2016: Calendario 2017: La salute non è un hobby, è la vita

Il calendario 2017 delle Arti, Mestieri e Professioni


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