Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

20/04/2016: I contenuti del Rapporto annuale regionale della Lombardia

Pubblicato dall’Inail il “Rapporto annuale regionale 2014 – Lombardia” che riporta in sintesi l’andamento dei dati relativi a infortuni e malattie professionali.


19/04/2016: I fenomeni rilevanti del Rapporto annuale regionale dell’Abruzzo

Pubblicato dall’Inail il “Rapporto annuale regionale 2014 – Abruzzo” che riporta in sintesi l’andamento dei dati relativi a infortuni e malattie professionali.


19/04/2016: Norme UNI: tre norme relative agli indumenti di protezione

Sicurezza: pubblicate in lingua italiana tre norme relative agli indumenti di protezione


18/04/2016: Pubblicato il nuovo regolamento europeo sui metodi di prova

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento (UE) 2016/266 del 7 dicembre 2015 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento Reach.


15/04/2016: SAVE THE DATE

Convegno gratuito organizzato da PuntoSicuro il 20 Maggio 2016 mattina a Milano su "Rischi di genere, età e tecnostress: conoscerli e riconoscerli per valutare bene e prevenire meglio."


15/04/2016: Le novità dal 15 aprile per i gestori di stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti

È operativo dal 15 aprile 2016 il servizio di invio telematico tramite specifica applicazione web predisposto da ISPRA ai sensi del D.Lgs. 105/2015.


14/04/2016: Le sanzioni applicate dal Garante della privacy!

L’autorità garante per la protezione dei dati personali aggiorna sulle sanzioni applicate nel 2015. A cura di Adalberto Biasiotti.


13/04/2016: Prorogato al 10 giugno il bando sulla formazione

È stato prorogato al 10 giugno 2016 il Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008.


13/04/2016: Infortuni sul lavoro 2015 Annus horribilis?

In attesa di dati nazionali ...


12/04/2016: Comprendere SGS, norme e certificazioni

A Rimini il 22 aprile 2016 si terrà l’iniziativa pubblica "Sistemi di gestione, norme tecniche e certificazioni in salute e sicurezza: comprendere, utilizzare, migliorare le condizioni dei lavoratori".


12/04/2016: FAQ sulla Direttiva Seveso III

La Commissione Europea pubblica in data 1 marzo 2016 "Directive 2012/18/EC (Seveso III) - Questions & Answers".


11/04/2016: Un incontro sulla violenza fisica e psicologica

A Rimini il 21 aprile 2016 si terrà il seminario “In-Sicurezza. Paure emergenti nei luoghi di lavoro. La violenza fisica e psicologica”.


11/04/2016: Radon nei luoghi di lavoro: come misurarlo e ridurlo

I valori di riferimento per abitazioni e luoghi di lavoro


08/04/2016: Asfaltatori e rischio chimico

Gli asfaltatori sono esposti a un rischio di cancro professionale da IPA o no?


07/04/2016: Chiarimenti sul nuovo regolamento generale di protezione dati

Finalmente una traduzione corretta del regolamento generale sulla protezione dei dati. Di Adalberto Biasiotti


07/04/2016: ISIS o Daesh?

Ia differenza tra queste due espressioni, che non è solo formale, ma anche sostanziale. Di Adalberto Biasiotti.


05/04/2016: Almeno un rischio psicosociale in ogni azienda!

L'indagine europea ha evidenziato che tre quarti delle organizzazioni europee segnalano la presenza di almeno un rischio psicosociale al loro interno.


05/04/2016: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato l'elenco aggiornato.


04/04/2016: Rettifica alla direttiva sulle radiazioni ionizzanti

Pubblicata una modifica alla direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013


04/04/2016: L’uso di droni aumenta in modo esponenziale.

I droni sono entrati a buon diritto nell’arsenale della sicurezza e della protezione dei beni e dell’ambiente. Di Adalberto Biasiotti.


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95