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26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

28/04/2015: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Insieme per costruire una cultura di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro


27/04/2015: 28 aprile: una data chiave per la sicurezza e la salute sul lavoro

Uniti per creare una cultura della prevenzione in materia di SSL è il tema della giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro organizzata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).


27/04/2015: Premiati i vincitori delle buone prassi in SSL

Assegnati i premi europei per le buone prassi nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro


24/04/2015: Incontri a Milano per il Workers’ Memorial Day

Incontro per l’inaugurazione del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e convegno “International panel per lo sviluppo della cultura della prevenzione a livello internazionale, dell’Unione europea e italiano”


23/04/2015: Il gioco delle tre carte.

Indovina dov'è l'amianto?


22/04/2015: The dream job – Il lavoro che sogno

La campagna sulla sicurezza sul lavoro realizzata per l’ANMILin occasione della giornata nazionale della salute e sicurezza sul lavoro (28 aprile 2015).


22/04/2015: Italia Loves Sicurezza

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22/04/2015: Procedura per l'obbligo di denuncia di malattia professionale

Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l’obbligo di segnalare la patologia a diversi enti.


21/04/2015: Come imparare la manovre di disostruzione in età pediatrica

23 aprile 2015: prima giornata nazionale sulle manovre di disostruzione in età pediatrica


21/04/2015: Sicurezza dei bambini: regole, oggetti e alimenti pericolosi

Sicurezza in casa per i bambini, la top ten degli oggetti pericolosi e come riconoscere i cibi e gli alimenti più pericolosi per i bambini


20/04/2015: Chiarimenti sulla manutenzione periodica dei sistemi anticaduta

Qualche risposta sulle manutenzioni periodiche


17/04/2015: Conferenza gratuita CLP per 19 maggio 2015

Conferenza CLP 2015: Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015. Programma e iscrizione.


17/04/2015: Il punto sui lavori della nuova ISO 14001

I lavori di revisione della ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale seguono in parallelo quelli della ISO 9001: un approccio comune ai sistemi di gestione,


16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.


16/04/2015: Convegno gratuito sulla gestione delle emergenze

Si terrà a Modena il 28 aprile il Workshop gratuito "La gestione delle emergenze in particolari contesti”.


15/04/2015: Verso una cultura della sicurezza sul lavoro

L'articolo di OSHwiki alla ribalta.


14/04/2015: Convegno sulle nuove linee guida di confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi

Si terrà a Rimini il 22 aprile il seminario sui gratuito sui principali profili giuridici del decreto 231


13/04/2015: Sicurezza nei cantieri: nuova norma Uni 11578:2015

Un altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto.


13/04/2015: Sicurezza del macchinario: pubblicata la norma UNI 11577

UNI 11577:2015 “Sicurezza del macchinario - Autobetonpompe - Requisiti di sicurezza”


10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti: manteniamo la calma e riflettiamo

Tanto rumore per nulla?


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