Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario
accettare i cookie della categoria 'Marketing'
26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio
Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.
Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
Luigi Conte / Marcello Fontana
L'Anno europeo delle competenze viene lanciato in occasione della Giornata dell'Europa, il 9 maggio 2023: condividi l’impegno dell’EU-OSHA a favore di luoghi di lavoro più sani e sicuri.
Il nuovo sito web della campagna è ora attivo
Tornano gli appuntamenti che mettono al centro la sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro promossi dall’Ordine degli Architetti di Torino e organizzati dalla Fondazione per l’architettura / Torino
Gorizia, 12 maggio 2023. La finalità formativa dell’evento che si svolge presso il Polo didattico dell’Università di Trieste, è riconoscere le implicazioni sanitarie ed etiche legate all’utilizzo della tecnologia negli ambienti di lavoro
Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32
Due corazzieri hanno deposto una corona di fiori del presidente della Repubblica davanti al monumento che ricorda i minatori che persero la vita durante la realizzazione del traforo del San Gottardo
ANMIL sulla Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile e la Festa dei Lavoratori del 1° Maggio
Bettoni: “Consolidare sinergia tra istituzioni e parti sociali”. All’Inail la cerimonia dei sindacati delle costruzioni
Il tema scelto nel 2023 per la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è il riconoscimento dell’ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio e diritto fondamentale del lavoro.
Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento macchine che prenderà il posto dell’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Nei prossimi mesi il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
L’Inail firma un protocollo con la confederazione AEPI che prevede la realizzazione di studi e iniziative congiunte per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di linee guida, buone pratiche e strumenti per la riduzione dei rischi.
Registrati gratuitamente per il webinar del 26 aprile "Gestione della SSL nel settore dell’istruzione: la situazione nei luoghi di lavoro europei"
Firmato un protocollo tra Inail, Mit e Assoporti
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, presieduto da Guglielmo Loy, ha dato il via libera all’unanimità al documento strategico della VII Consiliatura, che definisce l’orizzonte verso il quale indirizzare l’azione dell’Istituto nel prossimo quadriennio
Gli eventi di "Made in INAIL: innovazione, salute, sicurezza".
A Imola il 28 aprile: nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Un'importante occasione di confronto tra tutti gli “attori” che sul territorio si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro.
lo strumento IT-SNOW
Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori
La presenza del vicepresidente dell’Inail alla cerimonia di giuramento testimonia l’importanza della collaborazione tra l’Istituto e il Corpo dei Vigili del fuoco nella formazione degli addetti e nella prevenzione del rischio incendi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18