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26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

11/03/2013: Firmato il Decreto sulla "QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI"

Il Governo ha firmato Decreto sulla "QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI" in data 6 marzo.


08/03/2013: Per le donne una festa a metà: meno infortuni, più malattie professionali

Dall’analisi dei dati Inail emerge che nel quinquennio 2007-2011 le denunce di infortunio sono diminuite del 7,6%. Nello stesso periodo, però, il calo complessivo è stato pari quasi al triplo (-20,5%) e il numero delle tecnopatie è raddoppiato. In un caso su sei l’incidente avviene nel percorso casa-lavoro-casa, mentre tra gli uomini questo rapporto si dilata a uno su 12


06/03/2013: Seminario “Attività negli SPAZI CONFINATI in edilizia”

Si terrà il girono 8 marzo 2013 a Pescara il seminario gratuito “Attività negli SPAZI CONFINATI in edilizia”


06/03/2013: Aggiornato l'elenco nazionale dei Medici Competenti

E' stato aggiornato al 13 febbraio 2013 l'elenco nazionale dei Medici Competenti.


01/03/2013: La sicurezza sul lavoro secondo Benedetto XVI

Come annunciato lo scorso 11 febbraio, con una decisione senza precedenti nella storia moderna, Joseph Ratzinger lascia il ministero di vescovo di Roma, aprendo la strada all’elezione di un nuovo papa. Si conclude così un pontificato durato quasi otto anni, durante i quali il Santo Padre è intervenuto in più occasioni sul tema degli infortuni, nel solco della dottrina sociale della Chiesa


28/02/2013: Sentenza Thyssen: da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo

La Corte d'Appello di Torino modifica il giudizio di primo grado riducendo le pene: per l’amministratore delegato la condanna passa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente.


28/02/2013: Esposto CIIP: Governo emani Decreto qualificazione dei formatori atteso fin dal 18.4.2012

CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione) chiede al Governo l'urgente EMANAZIONE del Decreto interministeriale (Lavoro e Salute) sulla "Qualificazione dei Formatori",che è un atto dovuto, ma bloccato dal 18.4.2012.


18/02/2013: Sentenza n. 25359/2012 del 30 maggio 2012 – Delega di funzioni e responsabilità del datore

La Suprema Corte ha specificato che il datore di lavoro non si può considerare esente da responsabilità qualora non dimostri la presenza di questo elemento che renda valido il trasferimento di funzioni in capo al delegato.


18/02/2013: Regolamento REACH: modifica dell’allegato XVII

Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)


11/02/2013: Infortuni e malattie professionali: al via la nuova procedura per l’invio telematico delle denunce

Disponibile sul portale Inail la nuova procedura per l'invio telematico delle denunce di infortunio online, obbligatoria dal 20 marzo 2013.


08/02/2013: Defibrillatori: gli obblighi di collocazione e la formazione all’uso


14/01/2013: Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail

Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail


31/12/2012: Valutazione con le procedure standardizzate: pubblicata la Legge 228 di proroga

Legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale: è confermata la proroga dell'autocertificazione della valutazione dei rischi


21/12/2012: Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche


07/12/2012: Pubblicato il Decreto sulle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.


29/11/2012: Approvato documento della Commissione Consultiva sulla valutazione del rischio chimico

Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui sono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.


28/11/2012: Settimana della sicurezza 2012 - Anniversario tragedia Thyssenkrupp

Conferenza stampa domani venerdi' 30 novembre - ore 12 - Settimana della sicurezza 2012 - V anniversario tragedia Thyssenkrupp


20/11/2012: Ministero della Salute: nuova area tematica "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"

Nuova area tematica nel sito del Ministero della Salute: "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"


15/11/2012: Testo Unico - Disponibile il testo coordinato nell'edizione novembre 2012

Disponibile il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato nell'edizione novembre 2012


10/11/2012: PuntoSicuro si presenta in una veste rinnovata!

Nuova versione del quotidiano PuntoSicuro - grafica completamente migliorata!


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