Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

24/07/2024: La potenziale rivoluzione dell’energia geotermica

Un progetto islandese apre nuove frontiere nella ricerca scientifica, promettendo di trasformare l'estrazione energetica e la mitigazione dei rischi vulcanici attraverso l'accesso diretto a una camera magmatica.


23/07/2024: Costruiamo insieme un lavoro sicuro

La nuova campagna di INAIL


17/07/2024: Salute e sicurezza sul lavoro, dall’Inail 14 milioni di euro per la formazione

Una campagna nazionale dedicata alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, con una particolare attenzione alle azioni di sensibilizzazione sui rischi nuovi ed emergenti.


16/07/2024: La sfida ambientale per la finanza sostenibile

Aperta la consultazione pubblica sul documento tecnico al fine di recepire feedback e le considerazioni da parte degli stakeholder.


11/07/2024: Una "Bella storia" di reinserimento lavorativo

Federico racconta la sua storia di reinserimento dopo l'infortunio ricominciando a lavorare con una nuova mansione nella stessa azienda dove lavorava prima


09/07/2024: Regolamento UE per l’approvvigionamento di materie prime critiche

Il Regolamento UE n.2024/1252


04/07/2024: Privacy e email aziendali: il provvedimento del Garante

Le regole per la gestione corretta dei metadati


03/07/2024: I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti come rifiuti urbani

L'interpello Ministero Ambiente n.43348/2024


02/07/2024: Proteggiamoci dal caldo

Lo spot della campagna promossa dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Inail, per prevenire i rischi legati all’esposizione alle alte temperature


26/06/2024: Nessuna autorizzazione per gli impianti che producono beni finiti da rifiuti

L'interpello Ministero dell’Ambiente n.43350/2024


25/06/2024: Come migliorare la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Una panoramica della strategia della Norvegia


21/06/2024: Incidenti sul lavoro: strage sfiorata a Bolzano e una vittima a Mantova

Otto feriti a causa di un’esplosione a Bolzano, di cui 5 gravi e un morto per incidente con un macchinario a Mantova.


19/06/2024: Convegno SIML sulla collaborazione del medico competente al DVR

Convegno di presentazione del Documento di orientamento professionale per il medico competente sulla collaborazione alla valutazione dei rischi


18/06/2024: Etichettatura di AEE con batterie inamovibili

L'interpello n.28820/2024 del Ministero dell’Ambiente


12/06/2024: Itinerari Previdenziali: cresce impegno investitori istituzionali verso sostenibilità

Il 53% dei soggetti nazionali adotta politiche di investimento Esg e Sri. Prevale l'accento sull'ambiente, con il Goal 13 dell’Agenda 2030 al primo posto. La volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile (82%) guida le politiche.


11/06/2024: Webinar: Quando la violenza di genere diventa digitale

13 giugno 2024. L’evento online su piattaforma Teams è organizzato dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Inail nell’ambito dei “Giovedì del Cug”


11/06/2024: 4 referendum in materia di lavoro

Una raccolta di firme per il ripristino della responsabilità solidale


06/06/2024: Informazione statistica, online le nuove schede infografiche dell’Inail

Una fotografia sintetica ma allo stesso tempo completa dell’andamento di infortuni e malattie professionali, oltre che delle aziende e degli addetti assicurati, in ciascuno degli ambiti presi in considerazione. 


05/06/2024: Webinar per Campagna Europea 2024 sugli infortuni sul lavoro

un Webinar INL sul tema "Infortuni sul lavoro. Migliorare la prevenzione degli infortuni/Accidents at work .Improving prevention of workplace accidents” in data 14 giugno 2024


04/06/2024: Il rapporto sullo Stato Europeo del Clima

Il nuovo rapporto del Servizio Copernico per i Cambiamenti Climatici e dell’ Organizzazione Meteorologia Mondiale


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11