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06/10/2022: MiTE: chiarimento su prosecuzione attività in caso di VIA "postuma"

L'interpello del MiTE n. 95104 del 29 luglio 2022

In tema di valutazione d'impatto ambientale, l'art.29 co.3 del D.Lgs.152/06 dispone che in caso di progetti attuati senza il necessario preventivo procedimento di screening / valutazione o di annullamento dei provvedimenti di screening o di VIA per progetti realizzati o in corso di realizzazione, l'interessato deve avviare un nuovo procedimento di valutazione da terminarsi nei termini fissati dall'autorità competente, ma al contempo può essere consentita la prosecuzione delle attività o dei lavori nel rispetto di determinate condizioni.

 

Con un interpello, il MiTE ha chiarito che in caso di VIA "postuma", effettuata cioè dopo la realizzazione, anche parziale, dell'opera, se contestualmente, a fronte della mancata effettuazione della valutazione, è stata annullata anche l'autorizzazione che permetteva l'esercizio dell'attività, l'art.29 co.3 può permettere la prosecuzione solo delle attività legate alla realizzazione del progetto e rientranti nel campo d'applicazione delle norme VIA, mentre non riguarda le fasi successive alla messa in esercizio che, a fronte della revoca della relativa autorizzazione, non potranno pertanto essere avviate o, nel caso siano già state avviate, proseguite.

 

Riferimento normativo: interpello MiTE prot.n.95104 del 29/07/2022 (pdf)

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