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03/07/2013: Modificate le sanzioni al Decreto 81
Il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28-6-2013, modifica anche norme sulla salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008:
- sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- contratti di somministrazione
Le novità sulla TSSL sono state previste dall’art. 9, comma 2. - sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- contratti di somministrazione
Il comma 4-bis dell’art. 306 del D.L.vo n. 81/2008 è stato sostituito: le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento della cifra al decimale superiore.
Dal 1° luglio 2013 (sede di prima applicazione) la rivalutazione è pari al 9,6% (tra queste, oltre a quelle specifiche per la sicurezza, la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di visite preassuntive, di tesserini e di DURC).
La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.
La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.
Un’altra novità in materia di sicurezza è stata introdotta per i lavoratori con contratto di somministrazione, attraverso una modifica dell’art. 23, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, come modificato dall’art. 7 del D.L.vo n. 24/2012.
La nuova disposizione afferma che le condizioni di tutela del lavoratore utilizzato debbono essere non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello anche sotto l’aspetto della “integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.L.vo n. 81/2008”.
La nuova disposizione afferma che le condizioni di tutela del lavoratore utilizzato debbono essere non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello anche sotto l’aspetto della “integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.L.vo n. 81/2008”.
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