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1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS (Sistema gestione sicurezza) e sua integrazione con la gestione aziendale, nel quale si deve definire per iscritto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Deve includere anche gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Il Sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti. Adozione e applicazione di procedure per l’identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall’attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità.
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12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
La diciassettesima scheda informativa di ARPAT tratta l’articolato tema degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Molti sono infatti i soggetti coinvolti, dalle autorità ai gestori degli stabilimenti, da chi ci lavora a chi abita nelle vicinanze, e molto articolata la normativa che regola i controlli, gli obblighi, la tutela dei lavoratori, della popolazione e del territorio.
Nella scheda si spiega cosa si intende per incidente rilevante e quali sono le tipologie di stabilimenti a rischio. Viene poi presa in esame la normativa che ha via via accompagnato e regolato le azioni in materia di sicurezza.
Uno spazio di rilievo viene assegnato alla tutela e coinvolgimento della popolazione, che deve essere adeguatamente informata, tra l’altro, anche sulle misure da attuare in caso di emergenza.
Nella scheda si spiega anche in cosa consistono le verifiche ispettive svolte annualmente da ARPAT su disposizione della Regione Toscana, quali sono i contenuti del Sistema di gestione della sicurezza e quali sono i principali obblighi dei gestori.
La parte finale è dedicata alla descrizione dei compiti che spettano al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, al Comune e al Comitato tecnico regionale, nonché al ruolo svolto da ARPAT.
Il sistema di gestione della sicurezza (SGS)
Per promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente il gestore dello stabilimento deve redigere e adottare un articolato sistema di gestione della sicurezza costituito da un documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, un programma per la sua attuazione, procedure necessarie a garantire la conduzione in sicurezza dell’intero stabilimento.
Contenuti del Sistema di gestione della sicurezza (Decreto Ministeriale del 09/08/2000 - Linee guida per l’attuazione del Sistema di gestione della sicurezza)
Contenuti del Sistema di gestione della sicurezza (Decreto Ministeriale del 09/08/2000 - Linee guida per l’attuazione del Sistema di gestione della sicurezza)
1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS (Sistema gestione sicurezza) e sua integrazione con la gestione aziendale, nel quale si deve definire per iscritto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Deve includere anche gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Il Sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale.
2. Organizzazione e personale. Ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell’organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione. Coinvolgimento di dipendenti e personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti. Adozione e applicazione di procedure per l’identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall’attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità.
4. Il controllo operativo. Adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l’esercizio di condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell’impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee.
5. Gestione delle modifiche. Adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi.
6. Pianificazione di emergenza. Adozionee applicazione delle procedure peridentificare le prevedibili situazioni diemergenza tramite un’analisi sistematica per elaborare, sperimentare e riesaminarei piani di emergenza in modo da far frontea tali situazioni di rischio, e per impartireuna formazione specifica al personaleinteressato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento,compreso il personale interessato di impresesubappaltatrici.
7. Controllo delle prestazioni. Adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell’osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal Sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore, e per la sorveglianza e l’adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell’esperienza acquisita.
8. Controllo e revisione. Adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all’efficacia e all’adeguatezza del Sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell’efficacia della politica in questione e del Sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.
I principali obblighi dei gestori
I gestori devono:
-effettuare una valutazione dei pericoli e dei rischi di incidente rilevante, attraverso una idonea analisi dei rischi;
-prendere tutte le misure per prevenire gli incidenti rilevanti e limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
-inviare alle Autorità: MATTM, Regione,Provincia, Comune, Prefetto, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e CTR, la Notifica* e la Scheda informativa per la popolazione di cui all’Allegato V (come indicato all’art. 6 del D.Lgs. 334/99);
-redigere e inviare alle Autorità il Rapporto di Sicurezza, riesaminandolo almeno ogni 5 anni (come previsto dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99);
-attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS;
-predisporre il Piano di Emergenza Interno da adottare nello stabilimento tenendo conto degli specifici incidenti ipotizzati nell’analisi dei rischi;
-adottare le appropriate misure di sicurezza e informare, formare, addestrare ed equipaggiare con adeguati dispositivi di protezione tutti i lavoratori;
-fornire al Prefetto tutti i dati per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
* La Notifica deve contenere queste informazioni:
- il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo dello stabilimento;
- la sede o il domicilio del gestore;
- il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento;
- le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito;
- l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
I gestori devono:
-effettuare una valutazione dei pericoli e dei rischi di incidente rilevante, attraverso una idonea analisi dei rischi;
-prendere tutte le misure per prevenire gli incidenti rilevanti e limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
-inviare alle Autorità: MATTM, Regione,Provincia, Comune, Prefetto, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e CTR, la Notifica* e la Scheda informativa per la popolazione di cui all’Allegato V (come indicato all’art. 6 del D.Lgs. 334/99);
-redigere e inviare alle Autorità il Rapporto di Sicurezza, riesaminandolo almeno ogni 5 anni (come previsto dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99);
-attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS;
-predisporre il Piano di Emergenza Interno da adottare nello stabilimento tenendo conto degli specifici incidenti ipotizzati nell’analisi dei rischi;
-adottare le appropriate misure di sicurezza e informare, formare, addestrare ed equipaggiare con adeguati dispositivi di protezione tutti i lavoratori;
-fornire al Prefetto tutti i dati per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
* La Notifica deve contenere queste informazioni:
- il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo dello stabilimento;
- la sede o il domicilio del gestore;
- il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento;
- le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito;
- l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Arpat - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - scheda informativa 17 (formato PDF, 1.72 MB).
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