Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
10/02/2016: Nuovo accordo per i RLS del Settore del Credito
Novità rilevanti che integrano quanto previsto dagli obblighi dettati dal d.lgs. 81/2008.
Il 4 Febbraio si è finalmente conclusa, dopo 19 anni, la trattativa per la revisione dell’accordo di Settore del Credito, sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 marzo 1997.
Il testo dell’accordo è allegato.
L’accordo è frutto di una contrattazione lunga e complessa, caratterizzata da alcune novità rilevanti che integrano quanto previsto dagli obblighi dettati dal d.lgs. 81/2008.
I punti principali sono i seguenti.
Nelle Aziende appartenenti a Gruppi Bancari, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non potrà mai essere inferiore a 1 RLS ogni 800 lavoratori del Gruppo.
Nei Gruppi Bancari con oltre 4.000 lavoratori, in presenza della delegazione Sindacale ai sensi dell’’art. 22 del Ccnl, le Parti potrà essere istituito il Rappresentante del Lavoratori di Gruppo.
Inoltre la Parti potranno anche, tramite accordo, individuare una specifica componentenell’’ambito dei RLS, a cui affidare specifiche funzioni non lesive delle attribuzioni di legge facenti capo ad ogni singolo RLS.
Ulteriore elemento di novità, introdotto a titolo sperimentale, è l’ esclusione dei tempi di viaggio per l’espletamento delle funzioni dei RLS dalle 50 ore di agibilità annuali previste dall’’accordo, qualora i luoghi da raggiungere si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del RLS.
È stata prestata anche particolare attenzione al tema della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con l’obiettivo di far acquisire migliori conoscenze in materia di salute e sicurezza e sui rischi specifici del settore, tra i quali le rapine e lo stress lavoro correlato.
Infine si è formalizzata la costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica che, oltre a svolgere le funzioni indicate dall’’art. 51 del D.lgs. 81/2008, si occuperà della ricognizione delle attività dei RLS e che esaminerà, a cadenza semestrale, i dati elaborati da Ossif relativi alle rapine tentate ed effettuate.
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126