Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

27/05/2015: Obblighi antinfortunistici trasferiti con clausola contrattuale: una sentenza

Clausola contrattuale che trasferisce tutti gli obblighi antinfortunistici gravanti sul datore di lavoro all'impresa utilizzatrice

Durante le operazioni di carico di attrezzature e materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, un lavoratore precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di parlare con un collega che si trovava al piano strada.
Gli imputati, due dirigenti della società fornitrice di manodopera della quale era dipendente il lavoratore infortunato, e due soci della società utilizzatrice erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3, c.p., per aver cagionato per colpa lesioni al dipendente. In particolare, essi avrebbero omesso di fornire al lavoratore scarpe antinfortunistiche (art.4, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 626/1994) e avrebbero consentito prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 13 ore, non seguite da un periodo di riposo di almeno 11 ore (art. 7, d.lgs. n. 66/2003).
 
La Corte di Cassazione afferma che "il giudice del rinvio non dovrà trascurare l'assunto difensivo secondo il quale con una clausola contrattuale erano stati trasferiti all'utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, da esaminare tenendo conto del principio interpretativo affermato da questa Suprema Corte, in base al quale, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250761)."
 

16/02/2015: Reach. Guida Echa: Orientamenti per gli utilizzatori a valle


16/02/2015: UNI 11347/2015: riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro


13/02/2015: La preghiera dei vigili del fuoco


13/02/2015: Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche

Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche


12/02/2015: L‘evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento


12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante


11/02/2015: Telefoni cellulari: come ridurre il rischio di esposizione a radiofrequenze


11/02/2015: La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto


10/02/2015: Amianto, il pericolo corre anche nelle tubature dell’acqua


10/02/2015: Adeguamento antincendio degli hotel: nuova proroga?


09/02/2015: Internet: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante


09/02/2015: La "Scuola Sicura" della Regione Lombardia


06/02/2015: Truck and Bus: campagna di controlli su mezzi pesanti


06/02/2015: INAIL: disponibili due software per la sicurezza del macchinario


06/02/2015: Inail: il rischio chimico nella bonifica dei siti contaminati


06/02/2015: Seminario gratuito sulla prevenzione incendi


05/02/2015: Un film per raccontare la morte delle operaie di Barletta nel 2011


05/02/2015: INAIL: Autoliquidazione entro il 16 febbraio


04/02/2015: Cassazione: confermate le condanne per il crollo al Liceo Darwin


04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia


108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118