Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

10/04/2025: Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali

Il testo del decreto 30 gennaio 2025, n. 18 e le FAQ

Pubblicato il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 che stabilisce le modalità attuative e operative per l'obbligo, imposto alle imprese, di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali. Questo obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). ​

Il decreto specifica che le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia devono assicurare le proprie immobilizzazioni materiali, quali terreni, fabbricati e impianti, contro danni derivanti da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le polizze devono prevedere premi proporzionali al rischio e rispettare le condizioni stabilite dal decreto stesso. 

L'obbligo assicurativo è entrato in vigore il 14 marzo 2025, con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Testo del decreto (gazzettaufficiale.it)


Riportiano di seguito le risposte alle domande frequenti sulle "Polizze catastrofali -  Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18" che forniscono le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, pubblicate sul sito del Ministero e aggiornate al 3 aprile 2025.


"1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

 

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

 

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

 

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

 

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

 

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

 

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

 

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

9. L’obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R.Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A."



Vai alla pagina delle faq


30/01/2024: Bologna città 30

Quali sono i vantaggi dei nuovi limiti di velocità in città?


29/01/2024: Agricoltura, aumentano gli incentivi a fondo perduto per salute e sicurezza

Le linee di finanziamento a sostegno delle micro e piccole imprese agricole e dei giovani agricoltori per l’acquisto di trattori e macchinari moderni e sicuri


25/01/2024: La salute mentale dei lavoratori europei è sempre più a rischio

Una nuova indagine.


24/01/2024: Noti il rumore dannoso intorno a te?

L’esposizione a lungo termine al rumore del traffico è molto più di un fastidio: danneggia sia la nostra salute fisica che quella mentale.


23/01/2024: Calendario 2024: E' tempo di pesca sicura

Un calendario 2024 che contiene un vademecum per la sicurezza del lavoro di pesca in mare.


22/01/2024: Incidentalità nei trasporti stradali

Il contributo dell’Inail al Rapporto Mit 2023


18/01/2024: Il docufilm “InSicurezza”

Piccole e grandi storie per una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro


17/01/2024: Cos’è l’Atlante europeo dell’ambiente e della salute?

Una raccolta di dati e mappe che mostrano informazioni chiave sulla qualità e sui rischi ambientali in tutta Europa


16/01/2024: La tua sicurezza è questione di un attimo

La nuova campagna di comunicazione Inail sugli infortuni domestici


11/01/2024: Raddoppiati i fondi Inail per la riduzione degli infortuni sul lavoro

Dal bando Isi più di 500 milioni


10/01/2024: Calendario Inail 2024

Il video di presentazione realizzato utilizzando le immagini del nuovo Calendario Inail 2024


09/01/2024: Linee Guida per la conservazione delle password

Garante privacy e ACN insieme per un ambiente digitale più sicuro.


08/01/2024: Online la nuova Banca dati statistica dell’Inail

Uno strumento dinamico per conoscere e monitorare i dati sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, degli infortuni e delle malattie professionali


21/12/2023: Il calendario 2024 con la sicurezza in pillole

La sicurezza non è un hobby, è la vita: il calendario della sicurezza dello SPISAL dell’Ulss Dolomiti


20/12/2023: La Privacy sotto l’albero

I consigli del Garante per proteggere efficacemente i dati personali anche a Natale


19/12/2023: OiRA: rinnovato il sito web

Per promuovere una valutazione dei rischi senza soluzioni di continuità


18/12/2023: Come utilizzare l’economia circolare per migliorare la biodiversità?

Le azioni verso un’economia circolare sono della massima importanza per salvaguardare la natura, ridurre l’inquinamento e raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.


13/12/2023: Le emissioni di gas serra dell’UE

...sono diminuite lo scorso anno, ma sono ancora necessari sforzi accelerati per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del 2030


12/12/2023: Il nuovo regolamento macchine: novita’ ed inquadramento tecnico

Un evento gratuito il 15 dicembre per introdurre le novità del nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230.


05/12/2023: La tutela del lavoratore nelle novità legislative

Avvocati Inail, la tutela del lavoratore nelle novità legislative e nel diritto vivente al centro del 22esimo seminario nazionale


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15