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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

14/03/2018: Protocollo d’intesa tra la Società Italiana di Medicina del Lavoro e il Ministero della Salute

il messaggio del Presidente Prof. Francesco Saverio Violante sulla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Società Italiana di Medicina del Lavoro e il Ministero della Salute


13/03/2018: Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione

UNI 11325-12:2018 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione”


12/03/2018: Linee guida nazionali sulla postura

Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni.


09/03/2018: Vibrazioni: quali conseguenze sul corpo umano?

UNI EN ISO 8041-1:2017 “Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 1: Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale”


08/03/2018: Rendere la salute e la sicurezza sul lavoro delle donne una priorità quotidiana

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07/03/2018: ICT: protezione dei dati personali

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06/03/2018: Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti

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05/03/2018: Rischio Industriale: nuovo elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

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02/03/2018: Rapporto Clusit 2017

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01/03/2018: Green Logistics Expo Padova dal 7 al 9 Marzo 2018

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26/02/2018: Automazione, smart working, invecchiamento attivo

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23/02/2018: Una disparità nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

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22/02/2018: Verifiche periodiche: pubblicato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati

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21/02/2018: La protezione dai fulmini dei parchi avventura

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20/02/2018: Ocjo alla sicurezza: uno spettacolo sugli ambienti di lavoro e di vita

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19/02/2018: Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Medicina del Lavoro

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16/02/2018: Attivo il nuovo portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA

Il Ministero dell'Ambiente ha rinnovato nella veste grafica il portale per le valutazioni ambientali VAS e VIA. I contenuti sono ora conformi alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017.


15/02/2018: Ormai alle porte l’inizio della nuova campagna europea 2018-2019

Il 24 aprile avrà inizio la nuova campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019» sul tema delle sostanze pericolose.


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