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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

18/02/2013: Regolamento REACH: modifica dell’allegato XVII

Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)


11/02/2013: Infortuni e malattie professionali: al via la nuova procedura per l’invio telematico delle denunce

Disponibile sul portale Inail la nuova procedura per l'invio telematico delle denunce di infortunio online, obbligatoria dal 20 marzo 2013.


08/02/2013: Defibrillatori: gli obblighi di collocazione e la formazione all’uso


14/01/2013: Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail

Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail


31/12/2012: Valutazione con le procedure standardizzate: pubblicata la Legge 228 di proroga

Legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale: è confermata la proroga dell'autocertificazione della valutazione dei rischi


21/12/2012: Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche


07/12/2012: Pubblicato il Decreto sulle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.


29/11/2012: Approvato documento della Commissione Consultiva sulla valutazione del rischio chimico

Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui sono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.


28/11/2012: Settimana della sicurezza 2012 - Anniversario tragedia Thyssenkrupp

Conferenza stampa domani venerdi' 30 novembre - ore 12 - Settimana della sicurezza 2012 - V anniversario tragedia Thyssenkrupp


20/11/2012: Ministero della Salute: nuova area tematica "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"

Nuova area tematica nel sito del Ministero della Salute: "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"


15/11/2012: Testo Unico - Disponibile il testo coordinato nell'edizione novembre 2012

Disponibile il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato nell'edizione novembre 2012


10/11/2012: PuntoSicuro si presenta in una veste rinnovata!

Nuova versione del quotidiano PuntoSicuro - grafica completamente migliorata!


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