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03/03/2016: Omicidio stradale: è legge

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

Il Senato ha votato la fiducia chiesta dal governo sul disegno di legge per la modifica al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale, che è quindi approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"
 
Le nuove misure prevedono che l'omicidio stradale sia un reato a se' con tre varianti:
- da 2 a 7 anni di carcere, quando la morte è stata causata violando il codice della strada;
- da 5 a 10 anni di carcere nel caso che si riscontri la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosita' (eccesso di velocita', guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
- da 8 a 12 anni di carcere,  nel caso che si riscontri la guida in stato di ebbrezza grave con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe,  da 8 a 12 anni di carcere.
 
In caso che le vittemime siano più d'una, il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere .
 
Queste le altre novità del testo approvato:
 
LESIONI STRADALI. Se chi guida e' ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.
Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sara' da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
 
CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L'ipotesi piu' grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica A camionisti e autisti di autobus si applica l'ipotesi piu' grave di omicidio stradale e di lesioni anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
 
FUGA DEL CONDUCENTE. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potra' comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Altre aggravanti sono previste se vi e' la morte o lesioni di piu' persone oppure se si e' alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena e' invece diminuita fino alla meta' quando l'incidente e' avvenuto anche per colpa della vittima.
 
REVOCA DELLA PATENTE. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sara' conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine e' pero' aumentato nelle ipotesi piu' gravi: se ad esempio il conducente e' fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
 
RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso piu' grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto e' facoltativo. Il pm, inoltre, potra' chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
 
PERIZIE COATTIVE. Il giudice puo' ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo puo' pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo puo' essere disposto anche dal pm.
 

19/12/2018: Gestione del rischio

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