Ventisette anni rappresentano la pena massima prevista per chi guidando in stato di ebbrezza (con grado alcolemico superiore a 1,5) o sotto l'effetto di droghe uccide piu' di una persona e si da' anche alla fuga. Se invece la vittima e' una, il colpevole rischia da 8 a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell'omicidio. Per quanto riguarda la patente, il ddl prevede la revoca da 15 a 30 anni dopo la condanna definitiva.
Prima della condanna la patente potra' essere sospesa fino a 5 anni (se ci sono vittime o feriti) in attesa degli esiti del processo. In caso di condanna non definitiva la sospensione puo' essere prorogata fino a un massimo di 10 anni. Tra le modifiche al codice penale l'inserimento dell'omicidio stradale tra i delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza; inoltre chi rifiuta di sottoporsi agli esami per accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti viene coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti, nel rispetto degli accorgimenti gia' previsti dal codice penale.
Capitolo a parte quello delle lesioni personali stradali per le quali la reclusione va da 2 a 4 anni. Se il conducente che ha provocato feriti si da' alla fuga la pena potra' essere aumentata fino alla meta'. Se invece non ci sono responsabilita' dirette la pena potra' essere diminuita fino alla meta'.
Fonte: ANSA