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22/07/2015: Precisazioni sugli spazi confinati

Un commento e chiarimento dell'Ing. Catanoso sull'argomento degli spazi confinati

Un affezionato lettore, l'Ing. Carmelo Catanoso, ha inserito un interessante commento in materia di spazi confinati all'articolo "Ambienti confinati: il DPR 177/2011 e gli incidenti a Expo 2015".
Ringraziamo per l'importante contributo e lo proponiamo a chi non avesse avuto occasione di leggerlo:
 
 
Spazi confinati: precisazioni
Indubbiamente, per Expo 2015, è stato fatto un ottimo lavoro che ha prodotto i suoi frutti riguardo il contenimento degli infortuni sul lavoro.
Il merito di questi risultati è indubbiamente attribuibile agli operatori del servizio PSAL della ASL di Milano ma anche alla committenza ed alle imprese operanti con la loro collaborazione.

Riguardo gli “Spazi confinati”, leggendo quanto scritto, reputo opportuno fare alcune precisazioni.

Innanzi tutto va detto che la nuova norma dell’OSHA 1926.1200, riguardante gli spazi confinati nel settore delle costruzioni, è stata pubblicata sul Federal Register - Vol. 80. n° 85 del 4 maggio 2015 ed entrerà in vigore negli USA il 3 agosto 2015.

Come correttamente riportato nel contributo, essa modificherà la precedente definizione (OSHA 1926.21) di “Confined Space in Construction”.

Va anche detto, per completezza, che essa non si applica (par. 1926.1201 Scope – note b), ai lavori di scavo, ai lavori in sotterraneo, ai lavori nei cassoni ad aria compressa ed ai lavori subacquei, in quanto coperti da apposita norma OSHA.
In altre parole, essa non si applica ad una fetta non trascurabile di lavori del settore delle costruzioni.

Andando poi a vedere quali sono gli esempi di “Confined Spaces”, ovviamente non esaustivi, fatti dalla OSHA 1926.1200, si trovano le solite tipologie di “spazi”: recipienti, caldaie, vani di servizio (ascensori, scale mobili, pompe, valvole, ecc.), condotte fognature, serbatoi, forni inceneritori, vasche depuratori, condutture di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), condutture reti idriche, scatolari di cap, digestori, stazioni di sollevamento, fosse biologiche, silos, serbatoi d'aria, turbine, refrigeratori, mixer, reattori, ecc..

Palesemente si tratta di “spazi” molto più vicini ad una realtà operativa da imprese impiantistiche che da imprese delle costruzioni.
Giustamente, però, ben sapendo che in questi “spazi” ci si può trovare ad operare un’impresa di costruzioni, l’OSHA ha deciso di modificare la preesistente norma al fine di aumentare il livello di tutela.

Riguardo quanto successo in Italia dall’entrata in vigore del DPR n° 177/2011, indubbiamente si può affermare che in un cantiere ricadente nell’ambito di applicazione del Capo I del Titolo IV, dove era necessario operare all’interno di uno degli “spazi” citati come esempio dalla OSHA 1926.1200, il CSP prima e il CSE dopo, avevano sempre fatto applicare le norme dei 3 articoli previsti dal nostro citato Regolamento.

Quindi, in concreto, quando ci si è trovati ad operare in cantieri in cui palesemente sussistevano “spazi” classificabili come confinati o ambienti sospetti d’inquinamento, le norme di tutela venivano applicate, proprio perché le due citate figure professionali, si facevano carico con il PSC, fin dalla fase di progetto, dell’applicazione di tali regole.

Andando, poi, a guardare cosa la OSHA 1926.1200 ha definito come “permesso di lavoro”, la definizione è la seguente:
Permit-required confined space (permit space) means a confined space that has one or more of the following characteristics:
(1) Contains or has a potential to contain a hazardous atmosphere;
(2) Contains a material that has the potential for engulfing an entrant;
(3) Has an internal configuration such that an entrant could be trapped or asphyxiated by inwardly converging walls or by a floor which slopes downward and tapers to a smaller cross-section; or
(4) Contains any other recognized serious safety or health hazard.

Come si può notare, il “permesso di lavoro” è richiesto:
- in presenza o in potenziale presenza di un’atmosfera pericolosa,
- nel caso in cui nello “spazio” ci sia materiale che possa inghiottire la persona (ad esempio, le tramogge per inerti),
- nel caso in cui la configurazione interna dello “spazio” possa intrappolare o asfissiare la persona a causa della presenza di pareti convergenti verso l’interno o dalla presenza di un piano che degrada verso il basso e diminuisce di sezione progressivamente (imbuto);
- nel caso in cui lo “spazio” contiene ogni altro grave pericolo per la salute e la sicurezza individuato.

Il termine “serious safety or health hazard” utilizzato al p. 4), nella concezione USA, è inteso come un pericolo grave che può arrivare a mettere a repentaglio la salute e la vita delle persone ad esso esposte.

Il termine seppellimento (burial, in inglese), che palesemente rimanda soprattutto ai lavori di scavo, non è presente all’interno della OSHA 1926.1200.

Nel Quaderno è stato tradotto erroneamente “engulfing” in “seppellimento” mentre il significato corretto del termine è “inghiottimento”, creando così i presupposti per un’estensione applicativa ai lavori di scavo che la norma americana non prevede ed, anzi, ha espressamente escluso.

Va poi evidenziato che la OSHA, nello specifico paragrafo, ha anche fornito la definizione di cosa s’intenda per “Non-permit confined space” e cioè uno spazio confinato che soddisfa la definizione di “spazio confinato” fornita dalla OSHA 1926.1200 ma non presenta i requisiti tali da richiedere l’applicazione del permesso di lavoro e cioè non si concretizza nulla di quanto previsto ai punti (1),(2), (3) e (4) citati prima dalla norma americana.

Il "Quaderno Tecnico" della ASL di Milano, anche se con nome diverso, girava da un anno e mezzo.
Era ed è indubbiamente un utilissimo documento ma, come detto prima, presenta delle “interpretazioni” che rischiano di far estendere l’applicazione del DPR n° 177/2011 a lavorazioni del settore delle costruzioni che la stessa OSHA ha espressamente escluso: scavi, gallerie, ecc..

Pertanto, sarebbe auspicabile un ritocco ai contenuti, specificando bene il campo di applicazione, onde evitare, come già segnalato dallo scrivente in un precedente intervento su Punto Sicuro (30/06/2015), che il singolo funzionario ASL di turno, con una personale interpretazione pretenda, ad esempio, l’applicazione del DPR n° 177/2011 anche in uno scavo di 400 mq eseguito con palancole, fino alla profondità di 5 metri dal piano campagna (richiesta con contestazione fatta tre mesi fa in un cantiere della Brianza).

In altre parole, se si volesse utilizzare come riferimento la OSHA 1926.1200, allora lo si deve fare fornendo le informazioni sui suoi contenuti in modo chiaro e completo senza omettere e aggiungere nulla.

Teniamo poi presente che se si dovesse applicare puntualmente la legge, gli spazi confinati e gli ambienti sospetti d’inquinamento, ad oggi, sono solo quelli definiti dal DPR n° 177/2011 art. 1 comma 2 (che rimanda agli artt. 66 e 121 ed allegato IV p. 3 del D. Lgs. n° 81/2008 – presenza gas asfissianti, infiammabili, tossici, esplosivi) e non quelli definiti dall’OSHA o dal citato Quaderno.

In altre parole stiamo parlando di quelli che erano gli artt. 235, 236 e 237 del “vecchio” ed abrogato DPR n° 547/1955 e l’art. 15 del DPR n° 164/1956, anch’esso abrogato dal D. Lgs. n° 81/2008.

Il citato quaderno, inoltre, non è una “Linea Guida” e né una “Buona Prassi” così come definite dall’art. 2 comma 1 lettere v) e z) del D. Lgs. n° 81/2008.

Inutile dire che un’eventuale contravvenzione comminata per una presunta mancata applicazione del DPR n° 177/2011 ad attività quali quelle dello scavo palancolato, dovute ad un’interpretazione “personale” da parte di un UPG, è facilmente contestabile senza dover arrivare davanti al giudice monocratico.

Pertanto, il Quaderno costituisce un valido riferimento ma non si sostituisce certo alla normativa oggi vigente ed a cui tutti gli attori si devono attenere.

Le procedure di lavoro ed il relativo Permesso di Lavoro sono un validissimo strumento che il sottoscritto, operante ”sul campo” da quasi 30 anni, ha fatto estendere alle aziende con cui collabora, e dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso ...., ad altre tipologie di lavori come, ad esempio, gli scavi in vicinanza di condutture elettriche o del gas, ai lavori in quota particolarmente complessi, agli interventi con rischio di rilascio d'energia (elettrica, meccanica, pneumatica, ecc.), ai lavori a caldo, ecc..

Un loro “abuso” in ambiti in cui non c’è l’effettiva necessità perché non si concretizzano (sia in attività routinarie che non routinarie) i pericoli tipici degli spazi confinati, rischia di far passare tutto come l’ennesimo aggravio burocratico (causa ciò che si porta dietro come, ad esempio, la certificazione contratti, ecc., ecc.) tanto caro a coloro che vedono la sicurezza e la tutela della salute come un insieme di obblighi e procedure che non producono alcun valore aggiunto ma, anzi, vanno ad ostacolare le “normali attività produttive”.

Spero vivamente che in un prossimo futuro vengano emanate delle specifiche Linee Guida ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. z) del D. Lgs. n° 81/2008, in modo da evitare di continuare sulla solita strada italiota dove ognuno va per fatti suoi.

Non sarebbe un’impresa difficile perché su questi argomenti c’è tanta letteratura tecnica e tanta esperienza operativa soprattutto in chi, il problema Spazi Confinati, lo vive “dal di dentro”.

Le OSHA sugli Spazi Confinati sono il frutto ultimo di un’esperienza operativa di quasi 150 anni partita dagli USA. Senza dover fare una grande fatica, basterebbe una traduzione ed un loro piccolissimo adattamento delle stesse all’italica realtà per avere le citate Linee Guida.
Del resto, molte aziende multinazionali a radice USA, adottano le OSHA per le proprie procedure di sicurezza riguardanti gli Spazi Confinati.

Per chi volesse approfondire l’argomento, può andare sul sito dell’OSHA digitando su un motore di ricerca “OSHA 1926.1200” e troverà un file denominato “Subpart AA-Confined Spaces in Construction”.
 
Carmelo Catanoso
 
 

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