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26/03/2020: Prevenzione incendi: le proroghe del Cura Italia
Circolare VVF sulle norme attinenti alla prevenzione incendi contenute nel dl Cura Italia.
Si trasmette una Circolare del 19 marzo del Capo del corpo nazionale dei VVFF relativa alle norme inerenti alla prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:
- art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Di particolare interesse l’Art. 103:
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
- Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".
I VVF precisano che:
- nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015;
- nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare:
- le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011,
- i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015,
- le omologazioni dei prodotti antincendio,
- i termini (fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.
Si ricorda, inoltre, che il capo del Corpo aveva già pubblicato una disposizione, lo scorso 12 marzo, allegata, in cui nel penultimo paragrafo già si precisava che:
" ....nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale."
ALLEGATI
circolare pi dl 18.pdfFonte: Confindustria Bergamo
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