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30/03/2015: Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per le strutture sanitarie
Pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 che introduce il sistema di gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e il Responsabile tecnico della sicurezza antincendio
Pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 inerente l'"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".
Il Decreto 18 settembre 2002 mantiene i i Titoli I e II, mentre i Titoli III, IV e V sono del tutto nuovi:
- I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
- E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.
Novità di rilievo è l’introduzione del sistema di gestione finalizzato all’adeguamento antincendio che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.
A tal fine è stata prevista una nuova figura: quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.
L’allegato III “TITOLO V - Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio” indica che il sistema dovrà contenere:
-il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
- l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;
Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio.
Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".
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