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07/01/2019: Professionisti: autocertificazione CFP 2018

Come dimostrare l'aggiornamento informale legato all'attività professionale

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri comunica che dal 19/12/2018 al 31/03/2019 è possibile compilare l'autocertificazione per il rilascio dei 15 CFP dovuti per aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nell'anno 2018.
Analoga tempistica è stata prevista per le richieste di crediti informali relativi al 2018 dovute a: Pubblicazioni, Brevetti, Partecipazioni a commissioni di esame e gruppi di lavoro.

Vai al portale del CNI

 

Ricordiamo ai lettori abbonati che è possibile utilizzare le attestazioni di lettura e di iscrizione a Puntosicuro per dimostrare che si è effettivamente svolta:

  • un’attività continua di ricerca delle prescrizioni legali, normative o tecniche applicabili nella propria azienda*
  • un’attività di aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza*
  • aggiornamento delle conoscenze professionali dei profili professionali relativi al trattamento dei dati personali**;
  • un’attività di aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri e dei Periti Agrari***;  
  • un’attività di aggiornamento della competenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati**; 
  • un’attività di aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione****
  • l’attività di informazione del lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro*****

* Sistemi di gestione per la Qualità (Norma UNI EN ISO 9001) o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Articolo 30 D.Lgs 81/2008, Norma OHSAS 18001, Linee guida UNI -INAIL)
** Responsabile della protezione dei dati personali, Manager privacy, Specialista privacy, Valutatore privacy come previsti dalla Norma UNI 11697
*** Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri;
Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento Formazione Continua del Perito Agrario";
Articolo 6 del "Regolamento sulla formazione professionale continua dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati"
**** Articolo 2, 15, 29 D.Lgs 81/2008
***
** Articolo 36 D.Lgs 81/2008 

 

RPS

 



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