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25/03/2022: Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":

"Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31 dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente alle Camere".

In particolare evidenziamo i seguenti punti:

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    • b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    • c) concorsi pubblici;
    • d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
    • e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    • f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
      • 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
      • 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
      • 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    • c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

 

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
    • b) convegni e congressi;
    • c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
    • d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
    • f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
    • al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
      • [Periodi soppressi 
        Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
        In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]

 

  • A decorrere dal 1° aprile 2022
    • e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

  • A decorrere dal 1° aprile 2022

TESTO ABROGATO

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro).

1.A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2.I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3.La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’ lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).

4.I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del ((…)) decreto-legge n. 52 del 2021.

5.E’ vietato l’accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.

6.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

 

7.Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

8.Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9.Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TESTO IN VIGORE

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater)

 

1.Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2,

9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.



DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf


24/09/2015: Lettera al Ministro della Salute

La nuova lettera della SNOP al Ministro sul patto per la salute.


23/09/2015: Considerazioni sulla polvere da farina nelle attività di pizzeria

Dal punto di vista normativo, la polvere di farina si configura come rischio chimico e in questo ambito deve essere valutato


22/09/2015: Il testo dei decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre

Disponibili i testi dei quattro decreti legislativi, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 2015.


22/09/2015: Nuove norme regionali per la sicurezza dei lavori in quota

La IV Commissione permanente della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità, con modifiche, la proposta di legge n. 84 'Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto'.


21/09/2015: Manutentore di estintori di incendio: nuova norma nazionale UNI 9994-2

UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio”


18/09/2015: All Blacks difensori della sicurezza: le istruzioni di sicurezza in volo

Il video dei Men In Black/All Blacks con le istruzioni per la sicurezza in volo


17/09/2015: Nei gironi danteschi delle miniere della Mongolia

Apprezzato alla Mostra del cinema di Venezia “Behemoth”, il documentario di Liang Zhao che racconta il dramma dei minatori impegnati nell’estrazione di ferro e carbone.


16/09/2015: Convegno gratuito sulla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti amianto

Si terrà il 21 e 22 settembre il Convegno Nazionale “L'amianto e le patologie amianto correlate: diagnosi, terapia e sorveglianza sanitaria degli ex-esposti”


15/09/2015: Malattie professionali: nasce portale dedicato

Nasce il portale www.malattieprofessionali.it: uno strumento di prevenzione fondato su competenze consolidate, su risposte semplici e accessibili a tutti.


14/09/2015: Semplicemente Salute

Nasce il portale semplicementesalute.i: un canale di informazione in grado di offrire servizi e contenuti per rispondere direttamente alla domanda di salute dei cittadini.


14/09/2015: Convegno gratuito Sicurezza sul lavoro nel condominio

Si terrà a Bergamo il 18 settembre il seminario gratuito sulla Sicurezza sul lavoro nel condominio


11/09/2015: Convegno in streaming sulla sicurezza sul lavoro

Si terrà a Bari il 14 settembre il Convegno gratuito sul tema “Salute e sicurezza sul lavoro tra presente e futuro: aggiornamento tecnico-normativo e prossimi sviluppi"


10/09/2015: Corti di genere la sicurezza al femminile per una nuova cultura del lavoro


09/09/2015: Un disegno di legge per la futura ratifica di convenzioni in materia di salute e sicurezza

Nella seduta del 4 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.


09/09/2015: La sicurezza a scuola

Il punto sull’andamento infortunistico tra gli studenti degli istituti pubblici statali.


08/09/2015: Convegno a Milano: La sicurezza è sempre di moda

Si terrà il 14 settembre il seminario gratuito "La sicurezza è sempre di moda".


08/09/2015: Adotta Una Tuta. Adotta La Sicurezza

Lanciata la campagna per promuovere la sicurezza sul lavoro per creare una cultura condivisa della sicurezza che possa essere un punto di riferimento a livello nazionale.


07/09/2015: Approvati in via definitiva i decreti attuativi del Jobs Act: semplificazioni e Agenzia Unica

Nella seduta del 4 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Si parla anche di semplificazioni del decreto 81 e di ispettorato nazionale.


04/09/2015: Con “Eternit” la storia di un operatore anti-amianto approda in Laguna

I protagonisti sono Serena Grandi e Alì Salhi, che anche nella vita reale è un operaio tunisino di un’azienda specializzata nelle bonifiche


04/09/2015: Convegno gratuito “Il Testo Unico oggi”

Si terrà il 25 settembre il seminario gratuitp “Il Testo Unico oggi. Aziende sicure e competitive nell’ottica del D.Lgs. 231/2001”


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