25/03/2022: Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":
"Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere".
In particolare evidenziamo i seguenti punti:
- Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
- a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
- f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
- al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
- [Periodi soppressi
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]
- [Periodi soppressi
- al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
- A decorrere dal 1° aprile 2022
- e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
- a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
- A decorrere dal 1° aprile 2022
TESTO ABROGATO a partire dal giorno 1 aprile 2022 Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). 1.A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2.I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3.La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’ lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)). 4.I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del ((…)) decreto-legge n. 52 del 2021. 5.E’ vietato l’accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1. 6.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7.Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8.Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 9.Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | TESTO IN VIGORE a partire dal giorno 1 aprile 2022 Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater)
1.Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021. |
Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf
06/06/2014: Cassazione: l’esperienza decennale dei lavoratori non può sostituire la formazione
Con la sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del datore di lavoro sul mancato obbligo formativo previsto dal TU sulla sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008), per l’infortunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno spiegato come l’esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.
05/06/2014: Rassegna-Concorso Inform@zione: SCADENZA PROROGATA AL 30/06
04/06/2014: Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Con il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 è stato pubblicato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
03/06/2014: Sistri: nuovi servizi a supporto delle aziende
30/05/2014: Inail e Confindustria promuovono il premio “Imprese per la sicurezza”
Inail e Confindustria promuovono la terza edizione del premio “Imprese per la sicurezza”.
29/05/2014: Incentivi Inail: l’invio telematico oggi dalle 16 alla 16.30
La seconda fase della procedura per l’assegnazione degli incentivi stanziati con il bando Isi 2013, per sostenere progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si svolgerà tra le ore 16 e le 16:30 del 29 maggio.
28/05/2014: D.Lgs. 81/08: il Ministero del lavoro rende disponibile il testo aggiornato con tutte le disposizioni integrative e correttive
Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
27/05/2014: INAIL – Incentivi alle imprese: Regole tecniche e modalita' di svolgimento
INAIL – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Regole tecniche e modalità di svolgimento
26/05/2014: Denuncia la presenza di amianto su GuardiaNazionaleAmianto
Il sito GuardiaNazionaleAmianto è una piattaforma digitale che permette ad ogni singolo cittadino di segnalare luoghi in cui ci sia una presunta presenza di amianto.
23/05/2014: Ilva: condannati 28 ex dirigenti per le morti causate dall'amianto
Il tribunale di Taranto ha condannato 28 ex dirigenti dell'Ilva per le morti causate dall'amianto e da altre sostanze cancerogene provenienti dallo stabilimento siderurgico. Le pene più alte sono state inflitte agli ex manager della vecchia Italsider pubblica alla quale subentrò il gruppo Riva. Gruppo che lunedì darà al Commissario Enrico Bondi una "risposta formale" sul piano industriale
22/05/2014: Open data Inail: presentato il modello di lettura delle malattie professionali
Il presidente dell’Istituto, Massimo De Felice, ha illustrato al Civ i risultati – di prossima pubblicazione in un “Quaderno di ricerca dell’Inail” – della seconda fase del progetto avviato nel 2012 per mettere a disposizione del pubblico l’insieme dei dati, per singolo caso, relativi agli infortuni sul lavoro e alle tecnopatie
21/05/2014: Convegno gratuito sul rischio per arti superiori e rachide in edilizia
Il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine organizza il seminario gratuito “Il rischio per arti superiori e rachide in edilizia : valutare correttamente per prevenire in modo efficace”
20/05/2014: Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale del direttori dei lavori – Sentenza 09 aprile 2014, n. 8372
19/05/2014: REACH: modifica dell'allegato XVII
Modifica dell'allegato XVII che fissa restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
16/05/2014: La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda per l’infarto di un lavoratore troppo stressato sul lavoro.
15/05/2014: Arresto cardiaco improvviso: troppe vittime!
Incontro informativo per tutti, domenica 18 maggio 2014, ore 11.30, Polisportiva Villa De Sanctis, Via dei Gordiani 5, a Roma-Casilino.
14/05/2014: INAIL: nota 3266/2014 - domanda di riduzione del tasso medio di tariffa
L'Inail, con nota n. 3266 del 9 maggio 2014, informa che per le ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, l’applicazione della riduzione ex Legge n. 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. del 12 dicembre 2000.
14/05/2014: Riduzione dei premi e contributi Inail: modalità operative
In vista della scadenza dell'autoliquidazione, è stata emanata la circolare Inail 25/2014 con la definizione delle modalità operative
13/05/2014: Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del DDL.
Corte di Cassazione - Sez. Civile - Sentenza n. 2455 del 4 febbraio 2014 - Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del Datore Di Lavoro.
09/05/2014: Convegno - Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata. Intervista a R.Guariniello.
Si svolgerà a Milano mercoledì 14 maggio il convegno “Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata”.
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