Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

25/03/2022: Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":

"Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31 dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente alle Camere".

In particolare evidenziamo i seguenti punti:

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    • b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    • c) concorsi pubblici;
    • d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
    • e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    • f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
      • 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
      • 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
      • 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    • c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

 

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
    • b) convegni e congressi;
    • c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
    • d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
    • f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
    • al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
      • [Periodi soppressi 
        Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
        In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]

 

  • A decorrere dal 1° aprile 2022
    • e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

  • A decorrere dal 1° aprile 2022

TESTO ABROGATO

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro).

1.A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2.I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3.La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’ lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).

4.I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del ((…)) decreto-legge n. 52 del 2021.

5.E’ vietato l’accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.

6.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

 

7.Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

8.Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9.Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TESTO IN VIGORE

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater)

 

1.Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2,

9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.



DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf


22/05/2020: Incentivi INAIL per la sicurezza nei luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.


21/05/2020: I video di INAIL su accesso dei dipendenti, eventi, formazione e riunioni in azienda

Le modalità di entrata e di uscita dei dipendenti dai luoghi di lavoro e come riorganizzare eventi interni, riunioni e formazione nella fase di ripresa delle attività produttive.


21/05/2020: Covid e attività produttive: una guida per orientarsi fra le principali disposizioni normative

Il quadro riepilogativo elaborato dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni


20/05/2020: Decreto rilancio: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

La scheda di sintesi proposta dall'Agi pubblicata da regioni.it.


20/05/2020: Affrontare i DMS lavoro-correlati mediante strategie, politiche e prassi efficaci

DMS lavoro-correlati: perché sono ancora così diffusi e cosa si può fare per proteggere lavoratori e imprese?


19/05/2020: Mit. Dal 20 maggio riaprono le autoscuole

Dal 20 maggio riparte l'attività di formazione, sia teorica che pratica, da parte delle autoscuole per i candidati alle patenti di guida delle categorie A e B.


19/05/2020: Covid19: online il video INAIL sull’organizzazione aziendale

Turni, smart working, rimodulazione dei livelli produttivi. Il filmato fornisce indicazioni per la fase di riapertura delle attività.


18/05/2020: Covid-19: aggiornate le linee guida sul trasporto pubblico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le linee guida per l'utilizzo del trasporto pubblico introducendo alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza.


18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 


15/05/2020: COVID-19: il ruolo degli impianti di climatizzazione

Un prontuario sul ruolo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della diffusione della COVID-19


15/05/2020: Video INAIL: ingresso in azienda e accesso fornitori esterni

Video informativi sul protocollo per la salubrità degli ambienti di lavoro: come entrare in azienda e le regole di accesso dei fornitori esterni


14/05/2020: Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro

Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. I chiarimenti del Garante privacy.


14/05/2020: INAIL: due nuovi video su igiene personale e pulizia in azienda

Online i filmati contenenti indicazioni per la fase di graduale riapertura delle attività produttive, dopo l'emergenza Covid-19.


13/05/2020: Barometro della sicurezza sul lavoro

Uno strumento interattivo per conoscere la situazione della sicurezza sul lavoro in Europa


13/05/2020: I dati INAIL sulle denunce da Covid-19: il monitoraggio al 4 maggio 2020

Le denunce di contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus verificatisi tra la fine di febbraio e il 4 maggio.


12/05/2020: Coronavirus, 10 Poster per 10 Buone Prassi

Un'iniziativa rivolta a tutti gli stakeholder per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19


12/05/2020: Aumentare la formazione dei lavoratori nella fase 2

Impossibile ripartire con fase 2 senza formazione per la sicurezza dei lavoratori: la proposta di ANMIL di integrare il DL.


11/05/2020: Contrasto al Covid-19, video informativi Inail per spiegare il Protocollo di sicurezza

I video illustrano, in modo sintetico e per argomenti, il protocollo di sicurezza contenente indicazioni di carattere generale per la prevenzione negli ambienti di lavoro


11/05/2020: Commissione Europea: linee guida per la gestione rifiuti nell'emergenza sanitaria

L'Italia aveva già fornito indicazioni precise sulla modalità di gestione dei rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, ora anche la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida valide per tutti paesi membri UE


08/05/2020: Viaggiare in sicurezza: online il video sul decalogo per gli utenti

Il filmato realizzato dall’Inail illustra le dieci raccomandazioni rivolte ai passeggeri di treni, autobus e metropolitane durante la fase 2 dell’emergenza da Covid-19.


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42