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13/01/2017: Quando necessita il trattamento per lo smaltimento dei rifiuti in discarica?

Un documento di ISPRA riporta i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n.221.

 

 

La normativa sulla gestione delle discariche prevede che i rifiuti vi possono essere collocati solo dopo averli trattati. Sono però previste deroghe a questo obbligo, quando il trattamento comunque non porterebbe ad una riduzione dell’impatto ambientale legato al conferimento in discarica di specifici rifiuti.

In attuazione del cosiddetto “Collegato Ambientale”, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA ha individuato i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

 

Questi criteri riportano:

- l’elenco dei rifiuti non ammessi in discarica;

- separatamente per rifiuti urbani e speciali con specifiche caratteristiche, i criteri da applicare per valutare l’efficacia del pretrattamento o la sua non necessità;

- l’elenco dei rifiuti per i quali, non rientrando nel caso precedente, la valutazione andrà effettuata caso per caso.

 

 

Riferimenti normativi: articolo 7 Decreto Legislativo n.36/2003; articolo 48 Legge n. 221/2015; “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art.48 della L.28 dicembre 2015 n.221

 

 

Interpreta©

 

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

 

ISPRA, “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n.221” (formato PDF, 2.36 MB).

 



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