Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario
accettare i cookie della categoria 'Marketing'
17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato
A breve la Commissione Europea pubblicherà una proposta per un regolamento in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI). Viene con ciò compiuto un grande passo nel lungo processo di revisione della Direttiva DPI 89/686/CEE. Oltre alla nuova forma giuridica – che fa sì che il documento abbia una immediata validità senza recepimento in tutti gli Stati membri – viene proposta una serie di cambiamenti di rilievo rispetto ai DPI. Nello stesso tempo il testo viene adeguato al nuovo quadro giuridico.
La Direttiva DPI del 1989 è stata tra le prime a essere formulata secondo il Nuovo Approccio e disciplina la messa in circolazione nell’UE di dispositivi di protezione individuale quali calzature di sicurezza, indumenti protettivi, caschi da bicicletta e occhiali da sole. Benché discussa già pochi anni dopo il varo della direttiva1, la revisione di quest’ultima è stata intrapresa solo successivamente all’approvazione del nuovo quadro giuridico.
Cosa cambia per i DPI?
Il campo di applicazione del regolamento si estende ai DPI contro umidità, acqua e calore (p. es. guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato. Gli stessi prodotti per uso commerciale vi erano finora già compresi.
Una novità è costituita dalla formulazione di definizioni e dalle procedure di valutazione della conformità modificate per i DPI su misura e sottoposti ad adeguamenti individuali. Per questi tipi di DPI viene così creata una chiara base giuridica.
Viene altresì introdotto il termine “categoria” che, usato in via generica, è finora stato oggetto di delucidazioni solo nella guida alla Direttiva DPI. Le definizioni delle singole categorie sono formulate in modo semplice e si basano sull’entità del rischio da cui il DPI di volta in volta considerato deve proteggere. La categoria III viene estesa a ulteriori rischi. In futuro vari tipi supplementari di DPI dovranno dunque essere sottoposti alla più severa delle procedure di valutazione della conformità. La proposta di regolamento prevede la possibilità di modificare l’attribuzione a una determinata categoria mediante un atto delegato. A tal proposito viene dunque meno la necessità di affrontare il lungo e complicato processo di revisione del regolamento.
In futuro i certificati di esame del tipo dovranno avere una validità massima di cinque anni. Nella proposta viene inoltre descritto l’iter per la proroga di un certificato nonché stabilito quali informazioni minime quest’ultimo debba contenere.
La dichiarazione di conformità dovrà in futuro essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato. Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase e dal rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità.
I requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute hanno subito solo modifiche minime. Oltre ad apportare alcuni miglioramenti sul piano linguistico si è provveduto a rivedere tre requisiti in materia di protezione da vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti che in passato erano risultati inattuabili.
Adeguamento al nuovo quadro giuridico
La proposta della Commissione è stata adeguata – in linea con il “pacchetto in materia di mercato interno” del 2008 – al nuovo quadro giuridico2 e comprende ora alcuni elementi a lungo rivendicati. Tra questi figurano, non da ultimo, definizioni e doveri per fabbricanti, importatori e commercianti, condizioni più dettagliate e concrete per la nomina degli organismi di valutazione della conformità nonché moduli di valutazione della conformità parzialmente modificati. A tal proposito si è puntato a ricalcare nel modo più fedele possibile le procedure finora valide.
La proposta non contiene disposizioni in materia di obiezione formale contro una norma. Dall’inizio del 2013 queste sono infatti disciplinate dal regolamento UE sulla normazione 1025/2012. Allo stesso modo la proposta non prevede regole per la sorveglianza del mercato quali, p. es., una clausola di salvaguardia contro i prodotti non conformi. Questo aspetto, infatti, sarà disciplinato dal previsto regolamento UE sulla sorveglianza del mercato.
Futura tabella di marcia
La proposta della Commissione deve ora essere discussa in seno al Parlamento Europeo e al Consiglio. Le consultazioni verranno tuttavia aperte dal Parlamento che verrà eletto nel 2014 e non inizieranno perciò prima dell’autunno del prossimo anno. Con ogni probabilità il regolamento sui DPI non verrà varato prima dell’inizio del 2016.
La proposta della Commissione prevede che il regolamento venga applicato in modo vincolante due anni dopo la sua pubblicazione. È altresì previsto un periodo di transizione della durata di un anno, durante il quale i prodotti potranno essere messi in circolazione sia secondo quanto stabilito dalla vecchia direttiva, sia in linea con il nuovo regolamento. I certificati di esame del tipo emessi ai sensi della vecchia direttiva potranno essere validi fino a cinque anni dallo scadere del periodo di transizione.
Dr. Michael Thierbach
Nel 2012 e nel 2013 il Dr. Thierbach è stato distaccato presso la Commissione Europea in qualità di addetto alla Direttiva DPI.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e trascorsi 15 giorni, l'Accordo entra in vigore
Disponibili le risorse relative alla campagna europea 2016-2017 “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”.
Aggiornamento Sezione Documenti
Stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese
Pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni il nuovo accordo che modifica non solo percorsi formativi di RSPP/ASPP ma anche la formazione di molti altri soggetti che si occupano di gestione della sicurezza.
Il commento del presidente ANMIL Franco Bettoni
Quali misure sono adottate attualmente e quali misure danno risultati positivi e sostenibili?
Pubblicato il Decreto 8 giugno 2016 'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
In Conferenza Stato-Regioni è stato approvato un nuovo accordo che modifica la formazione alla sicurezza in Italia. In attesa del documento ufficiale, PuntoSicuro pubblica il testo arrivato il 7 luglio in Conferenza per l’approvazione definitiva.
Sancito in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro.
Le violazioni dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in procura.
Il commento di ANMIL all'andamento infortunistico del 2015
Che cosa si può fare nelle micro e piccole imprese?
Arriva il 7 luglio, nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il testo della revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006.
Rischi dovuti all’attività in acqua, microbiologici, sostanze chimiche, affogamento o annegamento
La componente lavorativa ha un peso non indifferente nella incidentalità stradale.
Disponibile la Relazione annuale 2015 con i dati statistici
Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali?
Protocollo per l'attuazione delle attività in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
A Chiusdino (SI) il 13 luglio 2016 si terrà il seminario tecnico “Verso il nuovo codice degli appalti. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91