30/05/2023: Rifiuti da sfalci e potature di aree verdi pubbliche
La circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.1 del 14/02/2023
In merito al trasporto dei rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche, o private ma ad uso pubblico, e che in base alle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale sono ora classificati come rifiuti urbani, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito che se il trasporto viene effettuato dallo stesso soggetto che ha l'appalto / concessione per queste attività di manutenzione, questo può considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e, quindi, per effettuare questi trasporti potrà iscriversi nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali e non nella categoria 1 necessaria per il trasporto di rifiuti urbani.
A nostro parere, eventuali imprese iscritte nella categoria 1 possono continuare ad operare senza dover richiedere l'iscrizione nella categoria 2-bis.
Se il trasporto viene effettuato da un soggetto diverso da quello che ha prodotto i rifiuti, rimane invece necessaria l'iscrizione nella categoria 1 trattandosi comunque di rifiuti urbani.
Riferimento normativo: circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.1 del 14/02/2023 (pdf)
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