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Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito
www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (
www.unioncamere.it –
www.ecocerved.it –
www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (
www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito
www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.
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