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16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
 
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
 
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
 
Fonte: ANCE

15/11/2013: Ciao Ermanno. Un ricordo di Rocco Vitale


25/10/2013: Salute e sicurezza sul lavoro, a 17 imprese il premio di Inail e Confindustria

I riconoscimenti assegnati ad aziende che hanno raggiunto livelli di eccellenza sul fronte della prevenzione e della gestione dei rischi, nell’ambito dell’iniziativa promossa per il secondo anno consecutivo dall’Istituto e dall’associazione degli industriali con l’obiettivo di favorire la diffusione delle prassi migliori


17/10/2013: Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: dal 21 al 25 ottobre


01/10/2013: SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato nella serata di ieri una circolare di chiarimento in merito a Sistri, che conferma la partenza del sistema per oggi 1° ottobre 2013.


26/08/2013: CONVERSIONE DECRETO DEL FARE

In g.u. n. 194 del 20 agosto 2013 è pubblicata la Legge 9 agosto 2013 n. 98: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.


09/08/2013: "Decreto del fare" e modifiche al decreto 81/2008: approvazione definitiva

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia


01/08/2013: Prosegue al Senato la discussione per la conversione in legge del DL 69/2013 che contiene le modifiche al decreto 81/2008

In Senato continua la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto “decreto del fare”.


26/07/2013: La Camera approva il decreto del fare e le modifiche al decreto 81

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo approvato dalle Commissioni.


24/07/2013: Decreto del fare e decreto 81: votata la fiducia sulla conversione in legge

Votata la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.


22/07/2013: Decreto del fare: la Camera rinvia in Commissione

Misure urgenti per il rilancio dell’economia: rinvio della camera in Commissione


05/07/2013: Comunicata all’Italia una nuova procedura d’infrazione europea concernente la non corretta attuazione delle misure in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Trasmessa con lettera del 2 luglio 2013 la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013 per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro


05/07/2013: Protesta della SIMLII per il ritardo nella emanazione del decreto sull'Allegato 3B

Comunicato di protesta della SIMLII sul ritardo nella emanazione dell'annuciato decreto ministeriale di proroga dei termini di invio e sperimentazione dell'Allegato 3B


03/07/2013: Modificate le sanzioni al Decreto 81


03/07/2013: Denuncia di infortunio e di malattia professionale in via telematica


24/06/2013: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il “decreto del fare”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – cosiddetto “decreto del fare” o “decreto fare” - che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.


21/06/2013: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che contiene ulteriori semplificazioni per le imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia di semplificazioni. Le semplificazioni riguardano anche la sorveglianza sanitaria e l’invio all’Inail di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.


19/06/2013: CGIL CISL UIL unitariamente dichiarano la loro contrarietà ai rilevanti interventi di modifica dell’attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza

Una dichiarazione dei Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL: è inopportuno che tra le priorità del Governo ci siano interventi di alleggerimento degli adempimenti in materia di prevenzione


17/06/2013: Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge con misure di crescita e semplificazione che riguardano anche il comparto edile

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita e misure di semplificazione. Ad esempio semplificazioni per il comparto edile e in relazione al Documento Unico di Regolarità contributiva


03/06/2013: Appello processo Eternit, il magnate Schmidheiny condannato a 18 anni

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31/05/2013: Illegittimo l’articolo della legge 96/2010 che impedisce l’applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96: bocciata la norma che consente la non applicazione dei requisiti acustici nelle compravendite di alloggi


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