Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
 
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
 
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
 
Fonte: ANCE

22/04/2020: Covid-19: l'EDPB ha adottato alcune linee guida a tutela della privacy

L'EDPB ha adottato linee guida sul trattamento dei dati sanitari a fini di ricerca nel contesto dell'epidemia COVID-19 e linee guida sulla geolocalizzazione e altri strumenti di tracciabilità nel contesto dell'epidemia COVID-19.


22/04/2020: Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto

L’amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90 poiché l’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori ed utilizzatori mondiali di tale sostanza e di MCA.


21/04/2020: Vantaggi e svantaggi dello smartworking

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del telelavoro per i lavoratori e per il datore di lavoro?


21/04/2020: Pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione

La definizione delle diverse attività anche secondo la normativa vigente.


21/04/2020: L'uso delle lampade germicide per contrastare il Coronavirus

Un'alternativa ecologica ai disinfettanti o dispositivi estremamente pericolosi, in grado di produrre gravi danni alle persone inconsapevolmente esposte alla radiazione UVC da queste emessa?


20/04/2020: I facciali filtranti FFP2 e FFP3 con e senza valvola

La nuova infografica realizzata da Assosistema Confindustria contenente indicazioni sull'utilizzo dei facciali filtranti FFP2 e FFP3 con e senza valvola


20/04/2020: La protezione respiratoria contro il virus SARS-CoV-2

Alcune precisazioni che riguardano soprattutto il personale impegnato nelle strutture sanitarie ad ogni livello e la protezione della popolazione generale.


20/04/2020: Il rapporto tra inquinamento e diffusione del Coronavirus

Arpa Marche e Arpae Emilia-Romagna hanno partecipato alla redazione del documento “Valutazione del possibile rapporto tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del SARS-CoV-2”.


20/04/2020: Il lavoro agricolo tra analisi infortunistiche e rischi infettivi

Nel periodico mensile redatto dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL viene analizzato l’andamento degli incidenti lavorativi in questo comparto, che tra il 2014 e il 2018 ha registrato un calo del 14%


17/04/2020: Sicurezza luoghi di lavoro ed esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Un passo avanti per la modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.


17/04/2020: Vademecum psicologico Coronavirus per i cittadini

Alcuni consigli per affrontare l'emergenza.


17/04/2020: APP degli spostamenti solo su base volontaria?

Diritto alla salute e diritto alla privacy: saremo costretti a scegliere o esiste una terza via? Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali


17/04/2020: Preparare il posto di lavoro per COVID-19

le indicazioni della World Health Organization (WHO)


16/04/2020: Inail, tutela per i rider e validazione dei dpi

È online "Plus!" con la procedura di valutazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale, nell’emergenza sanitaria da Covid-19


16/04/2020: Emergenza Covid-19, posticipate le scadenze amministrative dei bandi Isi

Prolungata al 15 maggio la sospensione dei termini relativi alle fasi di verifica amministrativa e tecnica, di realizzazione e di rendicontazione, previste dalle varie edizioni dell’iniziativa dell’Inail, che assegna incentivi a fondo perduto alle imprese che investono in prevenzione


16/04/2020: WHO: Consigli sull'uso delle maschere nel contesto di COVID-19

Consigli sull'uso delle maschere in comunità, durante l'assistenza domiciliare e in contesti sanitari in aree che hanno riportato casi di COVID-19.


16/04/2020: Covid19: le novità introdotte dal dpcm del 10 aprile

La circolare 14 aprile 2020. DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19


15/04/2020: Regione Veneto: alcune considerazioni sui test virologici

Aggiornato il documento della Regione Veneto “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”


15/04/2020: PuntoSicuro a Radio Anmil Network: gli incidenti stradali e la fretta

Giovedì 16 aprile 2020 va in onda la sesta puntata della collaborazione tra PuntoSicuro e Radio Anmil Network. Si parlerà degli infortuni nelle attività su strada con un’intervista a Federico Ricci, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia.


15/04/2020: Come adattare il lavoro alla vita con il Coronavirus

Nella fase 2, sarà necessario riprogrammare le modalità di svolgimento del lavoro pensando a nuovi modelli organizzativi per far fronte ai rischi emergenti dal diffondersi del Covid-19


32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5