Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
 
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
 
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
 
Fonte: ANCE

09/04/2020: Coronavirus: online il video sui diversi tipi di maschere facciali

Pubblicato sul sito dell’Inail, il filmato fa un focus sulle norme tecniche per la produzione di questi dispositivi riassunte in una comunicazione del Ministero della Salute del 30 marzo scorso


08/04/2020: Il contact tracing per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus


08/04/2020: Crisi climatica e pandemia: l’inquinamento è stato un “boost” per il virus

Sfruttamento del suolo, deforestazione, emissioni tra le cause di propagazione del virus. L’emergenza climatica ha favorito la pandemia e ne richiama altre, ma per Gates questo shock può aiutarci a risolvere l’emergenza ambientale.


08/04/2020: PuntoSicuro a Radio Anmil Network: si parla di rischio strada

Giovedì 9 aprile 2020 va in onda la quinta puntata della collaborazione tra PuntoSicuro e Radio Anmil Network. Si parlerà di prevenzione degli infortuni nelle attività su strada con un’intervista a Annalisa Guercio della Contarp dell’Inail.


07/04/2020: Modifica allegato XIV del Regolamento REACH

Pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/171 che aggiunge 11 sostanze nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione.


07/04/2020: Coronavirus: come usare correttamente le maschere facciali?

Pubblicata la seconda parte del filmato, realizzato dall’Inail, che affronta il tema dei dispositivi di protezione individuale (dpi). In questo capitolo le indicazioni per proteggere le vie respiratorie


07/04/2020: Coronavirus: attenzione alle truffe

La Polizia di Stato segnala sul suo sito alcune truffe legate all'emergenza Covid-19.


07/04/2020: Emergenza Covid-19, online il report Inail sulla validazione dei DPI

Alla data del 5 aprile su un totale di 840 pratiche processate dall’Istituto ne sono state approvate 35, quasi tutte presentate da importatori.


06/04/2020: Nuove indicazioni sui test diagnostici

Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio


06/04/2020: Il 7 aprile sarà disponibile un applicativo di tracciamento anti Coronavirus

Parecchi esperti ritengono che uno dei motivi, per cui la Corea del Sud ha messo rapidamente sotto controllo la pandemia in corso, è riconducibile all’utilizzo di applicativi di tracciamento di soggetti contagiati.


06/04/2020: Covid-19: Piena tutela Inail per tutti i casi di infezione sul lavoro

Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Per il presidente dell’Istituto “questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati”


03/04/2020: Informativa Covid-19 per lavoratori e terzi

Un modello di informativa Covid-19 per la lavoratori e terzi che può essere un utile spunto per adempiere agli obblighi di legge.


03/04/2020: Covid-19: come valutano il rischio nel Regno Unito?

Un esempio di valutazione del rischio Covid-19 nel Regno Unito.


03/04/2020: Test per la valutazione delle mascherine chirurgiche

L’esperienza dell’Università di Bologna sugli standard europei internazionali applicabili


03/04/2020: ATS Milano: un questionario per le aziende

Verifica dell’attuazione delle procedure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio da covid-19 negli ambienti di lavoro


02/04/2020: Pubblicata in GU la proroga al 13 aprile di tutte le disposizioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 1.4.2020 con la proroga al 13 aprile delle disposizioni relative all'emergenza Coronavirus


02/04/2020: Una raccolta delle disposizioni per la gestione del Coronavirus

Disponibile la raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile


02/04/2020: Resto a casa..in movimento

E' importante in questi giorni continuare l'attività fisica a casa, seguendo semplici raccomandazioni.


01/04/2020: AllertaLOM: come contribuire alla mappa del rischio contagio

L’app dell’emergenza Covid-19 in Lombardia è stata aggiornata ed è ora chiesto di contribuire alla mappatura del contagio.


01/04/2020: PuntoSicuro a Radio Anmil Network: si parla di radiazioni ottiche

Giovedì 2 aprile 2020 va in onda la quarta puntata della collaborazione tra PuntoSicuro e Radio Anmil Network. Si parlerà di agenti fisici e di radiazioni ottiche con un’intervista a Iole Pinto, Laboratorio di Sanità pubblica AUSL Toscana Sud Est.


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44