07/09/2023: Rischio SARS-COV-2 in sanità
Gestione dei contatti e rientro in servizio alla luce della circolare del Ministero della Salute dell' 11 agosto 2023 - Nota ad interim della Commissione Permanente SIML “Medici della Sanità”
Alla luce dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché dell’attuale situazione epidemiologica, a seguito del Decreto-legge n. 105 del 10.08.2023 che ha abolito l’obbligo di isolamento in caso di infezione da SARS-CoV-2, il Ministero della Salute in data 11.08.2023 ha pubblicato la Circolare n. 0025613 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2”.
La Circolare prevede che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non siano più sottoposte alla misura dell’isolamento.Tuttavia, viene raccomandato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) se si entra in contatto con altre persone e, se si è sintomatici, di rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Inoltre, il Ministero della Salute raccomanda che gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e sociosanitaria risultati positivi evitino il contatto con pazienti a rischio (persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza). È inoltre raccomandato di non frequentare Ospedali o RSA.
I contenuti sopra riportati della Circolare creano difficoltà interpretative su come gestire gli operatori sanitari risultati positivi ai test molecolari o antigenici per SARS COV2. Risulta necessario che Ministero della Salute e le Istituzioni di riferimento procedano rapidamente a fornire indicazioni in merito, al fine di garantire un comportamento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, in attesa di aggiornamenti da parte del Ministero della Salute, si ritiene opportuno come Commissione Permanente “Medici della Sanità” fornire alcune indicazioni operative ad interim.
In ragione della raccomandazione di “non frequentare Ospedali e RSA” e considerato che è pressoché impossibile destinare un operatore ad attività non a contatto con pazienti fragili, si raccomanda che un operatore sanitario o sociosanitario risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2, pur svincolato dall’obbligo di osservare la misura dell’isolamento, possa rientrare al lavoro solo previo accertamento (tramite test antigenico o molecolare) di assenza di replicazione virale. Solo in caso di gravi carenze di personale che possano limitare l’efficacia dell’assistenza sarà possibile riammettere in servizio l’operatore a prescindere dall’effettuazione di un test antigenico o molecolare, purché asintomaticoda almeno 24 ore, preferibilmente in strutture nelle quali si possa prevedere una poco rilevante frequenza di pazienti a rischio (persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza) con l’indicazione di un costante utilizzo di DPI per le vie respiratorie.
I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno fornito le indicazioni di cui in calce per il rientro in servizio in caso di possibili carenze di personale sanitario (“Strategies to Mitigate Healthcare Personnel Staffing Shortages” Updated Sept. 23, 2022: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
· L’operatore sanitario positivo sintomatico immunocompetente potrà rientrare al lavoro dopo cinque giorni dalla comparsa dei sintomi, in assenza di febbre da 24 ore (non utilizzando farmaci apiretici) e con gli altri sintomi in fase di miglioramento (tosse, dispnea, etc..) a prescindere dall’effettuazione di un test antigenico o molecolare.
· L’operatore sanitario positivo asintomatico immunocompetente potrà rientrare al lavoro dopo cinque giorni dalla data del primo tampone positivo per la ricerca di SARS-CoV-2.
Le strutture sanitarie, in particolare per l’attività in reparti con pazienti fragili, possono eventualmente decidere di confermare la risoluzione dell’infezione attraverso test antigenico o molecolare.
L’European Centrefor Disease Prevention and Control (ECDC) riduce le tempistiche di rientro al lavoro fino a 3 giorni dopo l’inizio della sintomatologia o dal primo tampone positivo, ma solo per operatori sanitari con ciclo vaccinale completo (comprensivo di dose booster) ed in caso di “estrema pressione sul sistema sanitario”, suggerendo se possibile di eseguire un tampone al terzo giorno (“Guidanceon isolation of COVID-19 cases and non-evidence based options for adaptationfor essential workers” tratto dal Tecnical Report “Guidance on ending the isolation period for people with COVID-19, third update, 28/01/2022: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19-third-update.pdf
In caso di immunodepressione, anche se moderata, la replicazione virale può continuare fino a 20 giorni dopo l’inizio dei sintomi o, in assenza di sintomi, dal primo tampone positivo. Pertanto i CDC raccomandano una strategia di rientro al lavoro basata sull’esecuzione dei test antigenici o molecolari. (“Interim Guidance for Managing Healthcare Personnel with SARS-CoV-2Infection or Exposure to SARS-CoV-2”. Updated Sept. 23, 2022: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html , ovvero gli operatori sanitari immunocompromessi potranno rientrare in servizio solo con tampone negativo.
A prescindere dalla scelta della strategia per il rientro in servizio che sarà adottata dalla Struttura Sanitaria in seguito alle disposizioni formulate dalla Direzione Strategica Aziendale, si raccomanda di utilizzare i DPI per le vie respiratorie per almeno 10 giorni dall’inizio della sintomatologia o, per gli asintomatici, dal primo tampone positivo. Infatti i dati di letteratura indicano che il virus non viene più isolato dopo 10 giorni dall’inizio della sintomatologia nei casi paucisintomatici immunocompetenti. (Cevik Met al. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration ofviral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. TheLancet Microbe. 2021;2(1):E13-E22. Yan D et al. Characteristics of viralshedding time in SARSCoV-2 infections: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Public Health. 2021;9:652842)
La Circolare del Ministero della Salute n. 0025613 dell'11.08.2023 prevede inoltre che non venga applicata nessuna misura restrittiva in caso di contatto stretto di caso COVID-19 confermato. Si raccomanda comunque che i contatti stretti di caso confermato pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona durante l’attività lavorativa indossi DPI per vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2). Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
Fonte: SIML
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09/08/2013: "Decreto del fare" e modifiche al decreto 81/2008: approvazione definitiva
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
01/08/2013: Prosegue al Senato la discussione per la conversione in legge del DL 69/2013 che contiene le modifiche al decreto 81/2008
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22/07/2013: Decreto del fare: la Camera rinvia in Commissione
Misure urgenti per il rilancio dell’economia: rinvio della camera in Commissione
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