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08/10/2014: Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312: è obbligatorio conservare in azienda gli attestati dell’avvenuta formazione dei lavoratori

Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Corte di Cassazione ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08 devono "ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione"
 
Ecco i punti della sentenza che chiariscono quanto sopra:
- i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
- l'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che '"in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.
 
 


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