Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare

Per la Cassazione, che lo scorso 19 novembre ha annullato la condanna per disastro ambientale inflitta al magnate svizzero Stephan Schmidheiny, i giudici della Corte d’Appello hanno “confuso il reato con la permanenza dei suoi effetti”. Con questa decisione, cancellati anche tutti i risarcimenti alle parti civili
 
ROMA - Il processo di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della Eternit, la multinazionale svizzera dell’amianto, era prescritto ancora prima del rinvio a giudizio del magnate elvetico Stephan Schmidheiny, condannato sia in primo grado sia in appello per disastro ambientale doloso. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni del verdetto dello scorso 19 novembre, che sono state depositate oggi.
 
Il calcolo temporale parte dall’agosto 1993. Per i giudici della Corte Suprema “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai evidente l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione in quell’anno era stata “definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. A partire da quella data, fino al rinvio a giudizio del 2009 e alla sentenza di primo grado del 13 febbraio 2012, “sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”. Insieme alla condanna inflitta a Schmidheiny, la prescrizione annulla anche tutti i risarcimenti milionari che erano stati riconosciuti alle parti civili nei primi due gradi di giudizio. “Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”, si legge infatti nelle motivazioni, cadono “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.
 
“Il disastro non era l’imputazione da applicare”. “Il tribunale – prosegue la Cassazione – ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto a esso estranei e ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”. Per la Corte Suprema, l’imputazione di disastro a carico di Schmidheiny non era la più adatta da applicare per il rinvio a giudizio, dal momento che la condanna massima sarebbe stata troppo bassa: “Colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage”, scrivono i giudici, verrebbe punito soltanto con 12 anni di carcere e questo è “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso”.
 
“Con il fallimento delle società venuto meno il potere gestionale”. Secondo la Cassazione “la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri” di amianto prodotte dagli stabilimenti gestiti da Schmidheiny, e cioè “non oltre il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo”. Con il fallimento, infatti, “venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero” e gli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) cessarono l’attività produttiva “che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante”.
 
“Nell'ordinamento nessun obbligo di bonifica”. Respingendo la tesi di alcuni dei difensori delle vittime, che ritenevano che l’imprenditore svizzero dovesse essere dichiarato responsabile per la mancata o incompleta bonifica, i giudici scrivono anche che “non può annettersi rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza della mancata o incompleta bonifica dei siti” contaminati dall’amianto nelle zone di produzione della Eternit. L’incriminazione del reato di disastro, infatti, “non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro obbligo analogo, può desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986)”.
 
“L’Italia non adottò i provvedimenti dovuti”. Quando Schmidheiny nel 1976 “aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, gli effetti ‘disastrosi’ della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti” e il problema delle “patologie tumorali” venne “posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni 80”. Il nostro Paese, sottolinea la Cassazione, “non adottò per tempo i provvedimenti dovuti e la corte di giustizia CE, dopo una procedura di infrazione promossa nel 1990, dichiarò l’Italia inadempiente all’obbligo di dotarsi di una normativa anti-amianto”. A questo proposito, sostengono i giudici, c’è stata “una lentezza della politica a problemi di tale fatta” e anche un “ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici”, dovuto sempre alla “lentezza della politica”.
 
Fonte: INAIL.
 
 
 

28/05/2019: INAIL: nuove tariffe dei premi

L'edizione delle tariffe dei premi aggiornata nei contenuti all'anno 2019.


27/05/2019: Buone pratiche per l’Europa

L’Inail premiato al Forum Issa di Baku, anche per i progetti Belle Storie e #storiediprevenzione.


24/05/2019: Vigilanza o accanimento sanzionatorio?

Medico Competente sanzionato per aver trasmesso il giudizio di idoneità al lavoratore tramite l’ufficio personale aziendale via cellulare.


23/05/2019: Test your OSH knowledge with our 25th anniversary quiz!

12 domande conducono attraverso le azioni principali dell'Agenzia e forniscono fatti informativi su questioni relative al lavoro. Scopri quanto sai!


22/05/2019: La nuova tariffa INAIL: non solo riduzioni dei premi per le imprese

Analizziamo nel dettaglio la revisione delle tariffe INAIL entrata in vigore il 1°gennaio 2019


21/05/2019: AIA: le novità del decreto 104

Le nuove modalità di redazione della relazione di riferimento da allegare alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - AIA


20/05/2019: PREVENZIONE 2020: Le pratiche che generano valore

Si terrà il 30 maggio a Roma il Seminario finale del progetto di INAIL.


17/05/2019: Un focus sui DPI: cosa sono e a cosa servono

Conosciamo meglio i presidi che possono salvare la vita sul posto di lavoro insieme al dott. Franco D’Amico, di ANMIL.


16/05/2019: Contro il totalitarismo digitale serve un Privacy Shield Ue-Cina

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali


15/05/2019: Certificazione e verifica di impianti e apparecchi: online dal 27 maggio

Pubblicata la circolare che chiarisce le modalità di utilizzo del nuovo applicativo Civa messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito.


14/05/2019: Albo Gestori Ambientali: categoria 6

Chiarimenti sull’iscrizione di imprese svizzere


13/05/2019: Revisione delle tariffe Inail, tutte le novità in un opuscolo informativo

Dalla struttura del nuovo impianto dei premi assicurativi alle modalità per la loro applicazione


10/05/2019: Pubblicati due nuovi interpelli

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali due nuovi interpelli:


09/05/2019: Sicurezza e crisi del lavoro: rinuncia o opportunità?

Giornata di studi gratuita il 7 giugno a Trieste.


08/05/2019: A che punto è il regolamento sulla ePrivacy

Le prospettive di una rapida approvazione di questo regolamento sembrano sempre più ridotte. Ecco il punto della situazione. Di Adalberto Biasiotti


07/05/2019: Dall’Inail 45 milioni di euro per ridurre i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi

Confermata l’apertura alla partecipazione di imprese ed enti del terzo settore


06/05/2019: Sono anzitutto le MSE a essere tra i numerosi beneficiari delle attività dell’EU-OSHA


03/05/2019: La Riserva Cognitiva

Un’opportunità per lo sviluppo della sicurezza aziendale


02/05/2019: Sedie per ufficio: requisiti di sicurezza e stabilità

Recepite anche in lingua italiana le norme UNI EN 1022:2018 e UNI EN 1335-2:2018.


30/04/2019: Il primo maggio il Presidente Mattarella ricorda le vittime del lavoro


48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5