Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare

Per la Cassazione, che lo scorso 19 novembre ha annullato la condanna per disastro ambientale inflitta al magnate svizzero Stephan Schmidheiny, i giudici della Corte d’Appello hanno “confuso il reato con la permanenza dei suoi effetti”. Con questa decisione, cancellati anche tutti i risarcimenti alle parti civili
 
ROMA - Il processo di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della Eternit, la multinazionale svizzera dell’amianto, era prescritto ancora prima del rinvio a giudizio del magnate elvetico Stephan Schmidheiny, condannato sia in primo grado sia in appello per disastro ambientale doloso. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni del verdetto dello scorso 19 novembre, che sono state depositate oggi.
 
Il calcolo temporale parte dall’agosto 1993. Per i giudici della Corte Suprema “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai evidente l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione in quell’anno era stata “definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. A partire da quella data, fino al rinvio a giudizio del 2009 e alla sentenza di primo grado del 13 febbraio 2012, “sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”. Insieme alla condanna inflitta a Schmidheiny, la prescrizione annulla anche tutti i risarcimenti milionari che erano stati riconosciuti alle parti civili nei primi due gradi di giudizio. “Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”, si legge infatti nelle motivazioni, cadono “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.
 
“Il disastro non era l’imputazione da applicare”. “Il tribunale – prosegue la Cassazione – ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto a esso estranei e ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”. Per la Corte Suprema, l’imputazione di disastro a carico di Schmidheiny non era la più adatta da applicare per il rinvio a giudizio, dal momento che la condanna massima sarebbe stata troppo bassa: “Colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage”, scrivono i giudici, verrebbe punito soltanto con 12 anni di carcere e questo è “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso”.
 
“Con il fallimento delle società venuto meno il potere gestionale”. Secondo la Cassazione “la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri” di amianto prodotte dagli stabilimenti gestiti da Schmidheiny, e cioè “non oltre il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo”. Con il fallimento, infatti, “venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero” e gli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) cessarono l’attività produttiva “che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante”.
 
“Nell'ordinamento nessun obbligo di bonifica”. Respingendo la tesi di alcuni dei difensori delle vittime, che ritenevano che l’imprenditore svizzero dovesse essere dichiarato responsabile per la mancata o incompleta bonifica, i giudici scrivono anche che “non può annettersi rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza della mancata o incompleta bonifica dei siti” contaminati dall’amianto nelle zone di produzione della Eternit. L’incriminazione del reato di disastro, infatti, “non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro obbligo analogo, può desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986)”.
 
“L’Italia non adottò i provvedimenti dovuti”. Quando Schmidheiny nel 1976 “aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, gli effetti ‘disastrosi’ della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti” e il problema delle “patologie tumorali” venne “posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni 80”. Il nostro Paese, sottolinea la Cassazione, “non adottò per tempo i provvedimenti dovuti e la corte di giustizia CE, dopo una procedura di infrazione promossa nel 1990, dichiarò l’Italia inadempiente all’obbligo di dotarsi di una normativa anti-amianto”. A questo proposito, sostengono i giudici, c’è stata “una lentezza della politica a problemi di tale fatta” e anche un “ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici”, dovuto sempre alla “lentezza della politica”.
 
Fonte: INAIL.
 
 
 

30/12/2015: Pubblicati nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza

On line le risposte a nuovi quesiti


30/12/2015: Milleproroghe. Proroga per il Sistri

Approvata la proroga di un anno per l’adeguamento al Sistri


29/12/2015: I cinque punti chiave dell’OMS per alimenti più sicuri

I principi di base che ogni individuo dovrebbe conoscere in tutto il mondo per prevenire le malattie di origine alimentare


28/12/2015: Relazione VIA e VAS

Pubblicata la relazione sulle attività svolte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambiental


23/12/2015: Le inidoneità e le limitazioni lavorative del personale del SSN

Dimensioni del fenomeno e proposte


22/12/2015: Una boccata di ossigeno per gli istituti di vigilanza privata!

La pressione che il ministero dell’interno sta esercitando sugli istituti di vigilanza privata è forse insostenibile.


22/12/2015: 8° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato - Direttiva macchine

La sintesi dell’attività di Sorveglianza del Mercato, riferita al 30 giugno 2015.


21/12/2015: NATALE: addobbi e giocattoli a misura di bambino

Dall’albero di Natale al presepe, senza dimenticare i giocattoli, a cosa fare attenzione quando c’è un bambino in casa.


18/12/2015: Premio “Imprese per la sicurezza”, iscrizioni fino al 14 gennaio

Un concorso indetto da Inail e Confindustria


17/12/2015: In arrivo il nuovo regolamento privacy

Il regolamento generale sulla protezione dei dati in dirittura di arrivo.


17/12/2015: Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall'alto

Cadute dall’alto, nuova norma Uni sui dispositivi di protezione individuale


16/12/2015: Salute e sicurezza sul lavoro: accordo quadro tra Inail, Ministero Salute e Conferenza Regioni

Gli obiettivi dell'accordo.


16/12/2015: Guida alla compilazione del modello OT/24 per il 2016

Disponibile sul sito INAIL nella sezione la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l'anno 2016.


16/12/2015: Impianti termici: guida per esercizio, manutenzione e controllo di efficienza

La guida chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.


15/12/2015: Banche in coda per il nuovo dominio web .bank

Non è solo per una moda che le banche di tutto il mondo si affollano per acquisire questo nuovo dominio. Ad esso sono legati importanti risvolti di sicurezza informatica


15/12/2015: Alberi ed addobbi sicuri

I consigli dei Vigili del Fuoco.


14/12/2015: Si è dimesso il sostituto procuratore Raffaele Guariniello

In anticipo sul termine del prepensionamento.


14/12/2015: I rischi nel settore sportivo

Disponibili nuovi strumenti OiRA per valutare i rischi nel settore sportivo


11/12/2015: Un alfabeto di informazioni sull'ambiente

Speciale "Schede informative ARPAT"


10/12/2015: Ok del Senato al reato di omicidio stradale

Il provvedimento torna alla Camera dei deputati.


91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101