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13/04/2015: Sicurezza nei cantieri: nuova norma Uni 11578:2015
Un altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto.
ROMA – Grazie alla recente norma Uni 11578:2015 viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.
“Una normativa dagli obiettivi ambiziosi”. “La norma ha obiettivi ambiziosi – spiega Luca Rossi del Dit Inail che, insieme al collega Luigi Cortis, ne ha seguito l’iter – In primo luogo colma le lacune create dalle precedenti norme Uni (Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013, ndr) in relazione al campo di applicazione e alla destinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo. Nel contempo, migliora i requisiti e metodi di prova delle precedenti normative e, infine, non crea barriere commerciali a scapito dei prodotti eventualmente già conformi alle norme antecedenti”.
Definite tre tipologie di dispositivi di ancoraggio. Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene - come detto - un’analogia con le precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (dispositivo di ancoraggio di tipo A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli; dispositivo di ancoraggio di tipo C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°; dispositivo di ancoraggio di tipo D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Gli altri recenti interventi tecnico/normativi. Va ricordato, inoltre, che la recente pubblicazione della ‘norma d’uso’ relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura Uni 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo importanti chiarimenti e utili linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile.
Fonte: INAIL
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