08/09/2016: Sicurezza sul lavoro: quali regole e quanto applicate
Convegno gratuito “Lo stato di applicazione della sicurezza e salute sul lavoro: quali regole e quanto applicate. Sviluppi futuri” a Rimini il 29 settembre.
7° Convegno Nazionale
“Lo stato di applicazione della sicurezza e salute sul lavoro:
quali regole e quanto applicate. Sviluppi futuri”
Giovedì 29 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
presso Centro Congressi Sgr (Sala Energia) – Via Chiabrera, 34 - Rimini
Il Convegno nasce dalla volontà di riflettere sul tema della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro che oggi rappresenta un elemento determinante per il cittadino e per l’intera società, tanto da incidere sulla vita sociale e relazionale con costi economici ed umani.
Con il Convegno si intende inoltre approfondire l’importanza, ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, di agire oltre che sugli aspetti tecnici, anche su altri fondamentali fronti: ORGANIZZATIVO, CULTURALE, RELAZIONALE e COMUNICATIVO.
La Corte Suprema sembra orientarsi verso una sempre più marcata prospettazione dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP) come garanti della Sicurezza e Salute non solo dei lavoratori della propria azienda ma anche dei terzi, lavoratori o no. A fronte di tutto ciò è
estremamente facile incorrere in errori od omissioni che determinano responsabilità penali a carico del RSPP in funzione della specifica competenza tecnico-professionale. Ecco la necessità di individuare idonei strumenti operativi al fine di adempiere ai propri compiti di Sicurezza ai fini di esenzione da responsabilità penali e civili.
Il D.Lgs. 50/2016 ha avviato una nuova stagione nella gestione degli Appalti Pubblici. Sono molte le fattispecie che andranno studiate al fine di adeguare le prassi alle disposizioni contenute nel nuovo Codice.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la disciplina sulla “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. Il decreto intende tutelare le aziende, comprese le società di persone, gli enti pubblici e pubblico-privati, le associazioni non lucrative, etc. dalle violazioni di normative legislative vigenti dei loro amministratori. Secondo la disciplina del “Modello 231”, le società possono essere ritenute responsabili per alcuni reati consumati o tentati, realizzati nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1 lettera a e b) mentre non risponde se i vertici hanno agito per proprio interesse o di terzi. Gli enti rispondono anche in merito a reati compiuti all’estero a meno che non siano già perseguiti dallo stato in cui i reati sono stati commessi.
Questo significa che la responsabilità amministrativa è separata da quella penale di chi compie il reato ma ad essa si affianca coinvolgendo il patrimonio della società che con il decreto 231/01 risponde in maniera autonoma e considerevole ma slegata dagli amministratori. La Società non risponde per responsabilità amministrativa dipendente da reato, in caso di infortunio o malattia professionale se ha adottato ed attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.
Il programma con la scheda di iscrzione
Fax di adesione da trasmettere entro il 15 settembre 2016
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