01/09/2016: Sul decreto ministeriale 12 luglio 2016
modifica agli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/08. Il commento di Pietro Ferrari.
Altra splendida prova -mi pare- dell'italico legislastore/normatore.
Mi riferisco al DM 12 luglio 2016(in G.U. 8 agosto 2016).
Nello specifico, a un paio di punti:
- art. 1, c. 1, lett. b) “all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneita' alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;”
- il punto, nell'Allegato, relativo agli accertamenti per l'assunzione di alcol.
Non su molto, ma sulla prima questione una qualche esperienza posso vantarla.
Le domande che sempre, ossessivamente, ponevo a lavoratrici e lavoratori con riguardo alla visita di sorveglianza sanitaria erano: “quanto è durata la visita? - il medico competente aveva sottomano la tua cartella sanitaria e di rischio (o mostrava di averne scienza)? - ti ha fornito l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria? ti ha spiegato che, eventualmente, puoi fare ricorso?).
Le risposte erano negative in percentuale preoccupantemente alta.
Il trucco abituale consisteva in una noticina di fondo -scritta piccolo piccolo sul fondo del giudizio- che garantiva l'erogazione delle informazioni dovute. Asseverata, naturalmente, dalla firma richiesta all'ignaro lavoratore.
(Certo, ora che le Sacconiane proposte vorrebbero il medico competente come garante e certificatore della intera valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure conseguenti, la cosa acquista una sua -malsana- logicità..)
Orbene, l'inutile -e dunque giustamente soppressa- nota 13 dell'Allegato 3 A diceva appunto che “La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.”
La cosa triste – anche rispetto a quanto, da sempre, è tesi sacrosanta di non pochi bravi operatori della prevenzione- è che stavolta sono state, si scrive, “ Acquisite le proposte del tavolo di lavoro.. con il contributo delle associazioni scientifiche di settore..”
La seconda è di dettaglio, ma ben serve a mostrare il nostrano modo di legiferare.
Il DM, che è fonte giuridificata dall'art. 40, c. 2-bis, Dlgs. 81/08, stabilisce la necessità degli accertamenti rispetto all'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol in relazione al lavoro.
Giusto.
Nessuno si cura., però, di modificare il comma 4-bis dell'art. 41 Dlgs. 81/08, il quale continua serenamente ad affermare “con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
(Lo stesso DDL Sacconi-Fucksia seguita a parlare di “alcoldipendenza” -v. art. 16, c.3, lett.a)- ).
Perlina finale: “Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 9 luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati;”. ..“In particolare” il comma è il 3, non il 2.
..quousque tandem!?
Pietro Ferrari
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