18/11/2021: Sulla consegna da parte dei lavoratori di copia del green pass al datore di lavoro
La segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno da parte del Garante Privacy.
Pubblichiamo la segnalazione inviata al Parlamento e al Governo dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato
Al Presidente della Camera dei deputati
On. Roberto Fico
Al Ministro della salute
On. Roberto Speranza
Al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà
Illustre Presidente,
illustri Ministri,
Le scrivo in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati.
La previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali è auspicabile un approfondimento ulteriore, anche in vista dell’esame del provvedimento in seconda lettura.
In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.
L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.
La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.
Inoltre, la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).
Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).
Anche in virtù di tali esigenze, l’art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”, facendo salvi, con esclusivo riferimento all’ambito lavorativo, i trattamenti “strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.
In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.
Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).
Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).
Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile.
Pasquale Stanzione
Fonte: Garante Privacy
11/04/2018: INAIL: Guida alle prestazioni
L'evoluzione normativa che ha riguardato l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
10/04/2018: Le ispezioni in azienda nel 2017
L'analisi di ANMIL
09/04/2018: L’OiRA contribuisce alla gestione dei rischi per la sicurezza e la salute nei settori dei trasporti su strada e della ristorazione
I fattori chiave di successo per lo sviluppo e l’attuazione degli strumenti.
06/04/2018: Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018
05/04/2018: RADIO3 sulla sicurezza sul lavoro
Puntata di "Tutta la città ne parla" dedicata al tema degli infortuni sul lavoro.
05/04/2018: In Toscana prosegue la campagna di comunicazione Avviso pubblico Isi 2017
Favorire la più ampia adesione delle imprese alle procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
04/04/2018: La sicurezza degli studenti e dei lavoratori impegnati all’estero
Convegno gratuito a Ferrara il 17 aprile 2018.
03/04/2018: Lavori elettrici in alta tensione, dall’Inail le indicazioni per la sicurezza
Realizzata da un team di ricercatori del Dit, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, la pubblicazione ha lo scopo di presentare le disposizioni normative che regolano lo svolgimento di queste attività ad alto rischio
30/03/2018: Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
Alcune misure transitorie
29/03/2018: Direttive europee in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Un riepilogo di documenti vincolanti nel suo complesso, che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito.
28/03/2018: Alternanza scuola-lavoro: il pacchetto formativo Inail sulla sicurezza
Le modalità di fruizione del corso, realizzato per gli studenti delle classi finali degli istituti superiori, sono state illustrate agli operatori di Anpal Servizi coinvolti nel programma di lancio e di diffusione della piattaforma del Miur dedicata all’alternanza
27/03/2018: Guida Inail all'assicurazione: i lavori rischiosi
La guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose. Analizza inoltre la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l’assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.
26/03/2018: Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni
Confermata la maggiore efficacia delle politiche di prevenzione nelle aziende che adottano sistemi di gestione certificati sotto accreditamento.
23/03/2018: FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2018
ISPRA ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale fgas, relativa ai dati 2017.
22/03/2018: Comunicazione medico competente entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo 2018 i medici competenti devono trasmettere all’Inail per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi al 2017.
21/03/2018: La norma ISO 45001: il contributo di INAIL
Il primo standard internazionale a trattare il tema della valutazione del rischio lavorativo, frutto di un iter lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 Paesi.
20/03/2018: Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose
Unisciti ad Osha e diventa partner ufficiale della campagna entro il 20 maggio
19/03/2018: Dall’infortunio sul lavoro alla rinascita
Assistito Inail dal 1984, dopo il grave incidente agricolo che lo ha reso paraplegico, il campione di tiro con l’arco, portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Londra del 2012, nella sua autobiografia spiega come la vita gli abbia regalato ricchezze inattese
16/03/2018: Valvole per bombole a gas
UNI EN ISO 15996:2017 “Bombole per gas - Valvole a pressione residua - Specifiche e prove di tipo delle valvole per bombole che incorporano dispositivi a pressione residua”
15/03/2018: Valutare il rischio con ottica di genere
L’incontro è il primo di un ciclo che punta a valorizzare le diversità sul luogo di lavoro
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71